Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-01-2013) 25-01-2013, n. 4042

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Tramite difensore, M.F., in stato di custodia cautelare per il delitto di estorsione aggravata ex art. 629 c.p., commi 1 e 2,- ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 5/26.7.2012 del tribunale di Catania., di parziale, per avere escluso l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, conferma del pregresso provvedimento del gip del predetto tribunale in data 15.6.2012, deducendo, con tre ragioni di doglianza, rispettivamente nell’ordine, a) l’inefficacia differita ex art. 27 c.p.p. per F incompetenza sopravvenuta del tribunale di Catania, capoluogo del distretto, una volta eliminata l’aggravante del metodo mafioso e la competenza del tribunale di Ragusa per essere stato commesso in (OMISSIS) il fatto delittuoso contestato, b) carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, c) e in ordine alle esigenze cautelari.

– 2 – In breve il fatto come ricostruito dai giudici di merito:

l’indagato, insieme al correo F.G., dietro minacce e percosse alla persona offesa, F.G., titolare di un autosalone, lo costringeva a ceder loro una autovettura Audi A3, senza alcun corrispettivo. I gravi indizi venivano tratti dal gip dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa alla p.g. il 20.6.2012, in merito alle percosse da quelle di un figlio della persona offesa, presente alle violenze, ed infine dal contenuto di una intercettazione ambientale nel corso della quale sempre la persona offesa confidava ai carabinieri di voler subire F estorsione e di non voler presentare denuncia per timore degli estortori e per non avere fiducia nella giustizia.

– 3 – Il ricorso non può accogliersi per essere manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, inammissibili il secondo ed il terzo. Invero l’operatività, reclamata dal ricorrente, del congegno caducatorio previsto dall’art. 27 c.p.p. è sempre subordinata ad una formale dichiarazione di incompetenza da parte del giudice che ha applicato la misura o tutt’al più del giudice che l’abbia confermata in sede di riesame. (su un tale principio, S.U. 25.3/2.4.2010,Manes, Rv. 246273). Invero senza una declaratoria di incompetenza e la conseguente ordinanza di trasmissione degli atti, non sarebbe possibile calcolare il termine per la rinnovazione da parte dell’organo competente nè il momento della perenzione degli effetti della misura già disposta. Ne consegue che il richiamo all’art. 27 c.p.p., nel caso di specie, è del tutto inconferente.

Calati, nel profondo, sul merito le ragioni di doglianza costitutive del secondo e del terzo motivo di ricorso, sottolineatura ancor più marcata tenendo conto dei valori propri della fase delle indagini preliminari, che sono quelli propri della probabilità e non già della certezza processuale. Non corrispondente al vero di certo il rilievo difensivo in merito alla asserita omessa considerazione giudiziale di circostanze decisive al fine di escludere la condotta estorsiva: i giudici di merito hanno considerato la promessa, la sera del giorno prima della consegna della autovettura, da parte dell’indagato di corrispondere alla persona offesa cambiali o titoli di credito, come anche l’intermediazione dell’avv. Giuseppe Pitrolo di Scicli nella trattativa, ma hanno ritenuto di depotenziare il valore di tali circostanze, segnalando, da un lato, che alcun titolo è stata mai ceduto alla persona offesa, dall’altro il "conflitto di interessi" rappresentato dal fatto che l’avv. Pitrolo è il difensore di una delle parti, l’indagato, nei confronti delle quali avrebbe dovuto rivestire la posizione neutrale di intermediario.

Di certo generiche, poi, si rivelano le censure in merito alle asserite, sul piano della motivazione del giudice di merito, assenza di fattori deponenti per il periculum libertatis: alcun riferimento a dati concreti, a circostanze fattuali è dato leggere nel ricorso, riferimenti invece concreti alla personalità dell’indagato, alla gravità delle condotte ascritte al prevenuto, al vissuto criminale del predetto evidenziato dai suoi precedenti e dalle sue pendenze giudiziarie sono presenti e fondanti il discorso giustificativo giudiziale.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue anche la condanna del pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013

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