Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-01-2013) 25-01-2013, n. 4040

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Tramite difensori, T.V., in stato di custodia cautelare peri delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso e di tentativo di omicidio – ex artt. 416 bis, 56 e 575 c.p. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza 15/18.6-201 del tribunale di Reggio Calabria, di conferma del pregresso provvedimento della corte di assise di appello della stessa città, che aveva rigettato la di lui istanza di scarcerazione per ragioni di salute, e deduce carenza di motivazione in relazione a specifiche doglianze formulate e dotate del requisito della decisività.

Il ricorso non pare fondato nella misura in cui, contrariamente agli assunti del ricorrente, i giudici dell’appello hanno fatto decisivo perno, nel loro argomentare, sulle conclusioni di una perizia di ufficio del tutto esaustiva nella considerazione della malattia del prevenuto, sofferente di una sindrome di (N.d.r.: testo originale non comprensibile), di una cardiopatia ischenico-ipertensiva, con pregresso infarto miocardico acuto trattato con angioplastica coronaria. Invero a fronte di un parere specialistico che condiziona il permanere dello stato detentivo a controlli specialistici ed a terapie farmacologiche, che ancora ritiene del tutto praticabili controlli e terapie in ambiente carcerario e, se del caso, attraverso interventi di natura ospedaliero ambulatoriale, il giudice di merito,a fronte di spiccate esigenze cautelari, da valutare sempre dopo aver esaminato le dedotte condizioni di salute, non può certo sovrapporre una conoscenza a-specifica ad un parere di un esperto della materia. Specie se le ragioni difensive di critica non riescono ad evidenziare lacune ed omissioni nel discorso giustificativo giudiziale, se non la asserita, e solo asserita, non dimostrata, indisponibilità in carcere di determinati farmaci ovvero l’inidoneità sempre asserita della struttura carceraria dove in atto l’indagato è ristretto. Ma eventuali in concreto disfunzioni,in particolari luoghi e stati, dovranno essere fronteggiati dal magistrato o dal direttore delle carceri attraverso gli opportuni trasferimenti in strutture ospedaliere carcerarie e, se del caso, in strutture esterne al carcere per il tempo strettamente necessario alle cure.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *