Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-07-2012, n. 11657

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 3 giugno 2010 P.G. proponeva reclamo avverso il decreto del giudice tutelare del Tribunale di Cagliari in data 29 aprile 2010 con il quale Z. L. era stata nominata amministratore di sostegno di S. E., in sostituzione di precedente amministratore.

Con decreto del 12 novembre – 10 dicembre 2010 la Corte di Appello di Cagliari dichiarava inammissibile il reclamo, rilevando che il decreto impugnato, sostanziandosi in un provvedimento di volontaria giurisdizione emesso dal giudice monocratico, non era suscettibile di impugnazione ai sensi dell’art. 720 bis c.p.c., ma era soggetto a reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il P. deducendo cinque motivi.

Resiste con controricorso la S..
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 720 bis c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, si censura il decreto impugnato per aver erroneamente ritenuto che il provvedimento di sostituzione dell’amministratore di sostegno non è soggetto ad impugnazione ai sensi della norma richiamata.

Con il secondo motivo, denunciando violazione dello stesso art. 720 bis c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e omessa pronuncia, si sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto emettere una pronuncia sul merito del reclamo, e non di inammissibilità.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione della norma sulla competenza contenuta nella medesima, disposizione.

Con il quarto motivo, denunciando falsa applicazione dell’art. 739 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, si sostiene che il richiamato art. 739 c.p.c. non può trovare applicazione in tema di amministrazione di sostegno.

Con il quinto motivo, denunciando violazione dell’art. 739 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2, si deduce che detta disposizione non consente il frazionamento delle competenze in ragione della tipologia dei provvedimenti emessi.

Il ricorso è inammissibile. Come questa Suprema Corte ha chiarito con le recenti sentenze n. 10187 e n. 13747 del 2011, è inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 720 bis c.p.c., u.c. avverso i provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di rimozione o sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, trattandosi di provvedimenti di carattere meramente ordinatorio ed amministrativo, che vengono emanati in applicazione dell’art. 384 c.c., richiamato dall’art. 411 c.c., comma 1, e dovendo la facoltà di ricorso prevista dal richiamato art. 720 bis c.p.c., u.c. limitarsi ai decreti di carattere decisorio, quali quelli che dispongono l’apertura e la chiusura dell’amministrazione, assimilabili per loro natura alle sentenze emesse in materia di interdizione ed inabilitazione.

Nè a diverse conclusioni può pervenirsi ove, come nella specie, il ricorrente lamenti la lesione di situazioni con rilievo esclusivamente processuale, atteso che la pronuncia sulla inosservanza delle norme che regolano il processo ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo stesso è preordinato e non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, se di tale carattere l’atto giurisdizionale sia privo. La strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione nel merito comporta che se il provvedimento giurisdizionale sul rapporto sostanziale è privo di decisorietà, la declaratoria di improponibilità del gravame, pur integrando un pregiudizio definitivo, non assume autonoma valenza di provvedimento decisorio (v. per tutte S.U. 2003 n. 11026; 2004 n. 3988).

Il ricorrente va conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorario, oltre spese generali e accessori come per legge. In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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