Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-07-2012, n. 11655

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Svolgimento del processo

Con sentenza emessa il 2 dicembre 2008 il Tribunale di Siracusa pronunziava la separazione personale tra I.I. e V.M. e, rigettate le domande reciproche di addebito e di assegnazione della casa coniugale, attribuiva alla moglie un contributo di mantenimento di Euro 700,00 mensili, da rivalutare annualmente.

Compensava integralmente le spese di giudizio.

I successivi gravami hinc et inde proposti erano respinti dalla Corte d’appello di Catania con sentenza 12 ottobre 2010, con compensazione delle spese.

Per quanto ancora sub judice, la corte motivava che l’assegno determinato da primo giudice appariva congruo, tenuto conto del reddito mensile di Euro 3000,00 goduto dall’ I., nonchè del presumibile livello di vita mantenuto dalla coppia in costanza di matrimonio e della durata dello stesso.

Avverso la sentenza, non notificata, la signora V. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 15 marzo 2011 ed ulteriormente illustrato con memoria, deducendo con unico motivo la carenza di motivazione sull’entità eccessivamente ridotta del contributo di mantenimento.

Resisteva con controricorso il sig. I..

All’udienza del 21 maggio 2012 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella prospettazione di una difforme valutazione delle risultanze istruttorie, volta ad introdurne un riesame nel merito che non può trovare ingresso in questa sede: per di più, richiedendo a questa Corte la disamina diretta degli elementi di fatto indicativi della disparità reddituale tra i coniugi.

Sotto il profilo motivazionale, la sentenza della Corte d’appello di Catania appare immune dai vizi logici lamentati, facendo corretto riferimento ai parametri di giudizio rilevanti in punto quantum debeatur: quali il reddito mensile di Euro 3000,00 del coniuge onerato dell’assegno, il presumibile livello di vita mantenuto in costanza di matrimonio e la durata di quest’ultimo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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