Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-01-2013) 25-01-2013, n. 4035

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1) – Il GIP presso il Tribunale di Messina, con ordinanza del 03.0.2012, applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di:
M.F.M..
perchè indagato per una serie di episodi di usura;
2) – Il Tribunale per il riesame di Messina, al quale veniva proposto reclamo esclusivamente sotto il profilo delle esigenze cautelari, con ordinanza del 31.07.2012, respingeva il ricorso e confermava il provvedimento impugnato.
3) – Avverso tale decisione, ricorrono per cassazione i difensori di fiducia, Avv.ti S. P. e B.Z., deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e e).
– I ricorrenti censurano la decisione impugnata per:
4) – omessa motivazione riguardo alla circostanza decisiva dell’ampia ed esaustiva confessione resa dal M. danzi al Magistrato di sorveglianza, circostanza illogicamente ignorata dal Tribunale mentre, ove fosse stata adeguatamente considerata, avrebbe dovuto indurre all’esclusione sia del pericolo di recidiva che del pericolo di inquinamento probatorio;
5) – il Tribunale aveva omesso illogicamente di rilevare che le esigenze cautelari erano state eliminate dalla piena confessione, sicchè non vi erano motivi per negare all’indagato l’attenuazione del regime cautelare anche in ragione dello stato di incensuratezza;
CHIEDONO l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono totalmente infondati.
6) – Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.
7) – Infatti il Tribunale del riesame ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni, fattuali e giuridiche, che sostengono il provvedimento restrittivo impugnato.
8) – In proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (vedi Cassaz. Pen., sez. 4, 06.07.2007 n. 37878).
9) – Quanto al quadro probatorio, il Tribunale ha congruamente motivato richiamando i principali elementi istruttori su cui si regge l’accusa, sinteticamente indicati stante l’assenza di gravame sul punto.
10) – Anche riguardo alle esigenze cautelari, la motivazione risulta congrua atteso che il Tribunale ha evidenziato: – sia il concreto rischio di recidiva, tratto dalla notevole professionalità dimostrata dall’indagato, riscontrata dagli elevati tassi di interesse applicati e – sia il concreto pericolo di inquinamento probatorio, rinveniente dalle minacce espresse verso varie persone offese al fine di indurle a non rendere dichiarazioni accusatore nei suoi confronti (vedi: – teste V. ed – intercettazioni citate dal Tribunale);
11) – Il Tribunale ne ricava che non può ritenersi la dedotta occasionante e sporadicità della condotta criminosa, mentre emerge, al contrario, la necessità di sottoporre l’indagato al regime della custodia in carcere, risultando evidente che gli arresti domiciliari sarebbero del tutto insufficienti ad impedire la ripresa delle attività di inquinamento probatorio;
12) – Il Tribunale ha compiuto così una valutazione di puro fatto , in ordine al pericolo di recidiva, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali, priva di illogicità evidenti.
13) – Nè può giungersi a conclusioni diverse sulla scorta del verbale redatto dinanzi al Giudice di sorveglianza, atteso che dall’esame dell’atto richiamato nel ricorso (verbale del (OMISSIS)) emerge che il M. ha ammesso solo di avere "commesso qualche leggerezza" aggiungendo di avere agito "senza alcun fine di lucro, essendosi trattato solamente di reciproci prestiti tra giocatori, senza alcun intento usurario".
14) – Non emerge da tale atto alcuna esaustiva e completa confessione, nè l’indicazione degli elementi atti a contrastare il giudizio formulato dal Tribunale in ordine al pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio, sicchè il ricorrente non può censurare la motivazione impugnata per avere trascurato tale evenienza processuale, di per sè, priva di rilievo ai fini delle esigenze cautelari e della scelta della misura e, soprattutto, priva di elementi per escludere il ripetersi la reiterazione del reato e delle minacce usate nei confronti delle vittime, elementi significativamente valorizzati nell’ordinanza impugnata.
15) – Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, colui che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
– Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *