Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-01-2013) 25-01-2013, n. 4033

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1 Il GIP presso il Tribunale di Milano, con ordinanza del 22.06.2012 rigettava la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata a R.G. Indagato per il delitto di rapina;

1.2 Il Tribunale per il riesame della stessa città, con ordinanza del 30.07.2012, respingeva l’appello;

1.3 Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il difensore del R., deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

2.1 omessa motivazione in ordine ai motivi di appello;

2.2 contraddittorietà dell’ordinanza per avere motivato sulla pericolosità del ricorrente facendo riferimento alla sentenza di condanna intervenuta infimo grado e sui precedenti penali senza però considerare la modestia e la risalenza nel tempo dei precedenti;

2.3 illogicità della motivazione che aveva omesso di considerare come, a fronte di tali circostanze, non vi erano motivi per negare il regime attenuato degli arresti domiciliari;

2.4 In data 12.12.12 il Difensore, Avv. A. A., ha presentato dichiarazione di rinuncia al presente ricorso;
Motivi della decisione

3.1 L’atto di rinuncia al ricorso per cassazione depositato in atti è inefficace perchè non sottoscritto dall’indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale, a nulla rilevando che quest’ultimo abbia proposto l’impugnazione. (Cassazione penale, sez. 1, 16/10/2008, n. 44612).

3.2) Tanto premesso va rilevato che il ricorso inammissibile perchè le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici, avendo rilevato che la questione dei gravi indizi di colpevolezza era superata per l’intervenuta sentenza di condanna in primo grado, mentre la questione sulla revoca o modifica della misura cautelare era infondata, atteso che le ragioni prospettate dalla Difesa in ordine alla risalenza nel tempo dei precedenti penali erano superate dal concreto rischio di reiterazione del reato, per come dimostrato dallo stato di dipendenza da sostanze stupefacenti del medesimo e delle modalità del fatto.

In proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (vedi Cassaz. Pen., sez. 4, 06.07.2007 n. 37878).

Il Tribunale ha effettuato una valutazione di puro fatto , in ordine al pericolo di recidiva, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali, priva di illogicità evidenti, così che unica misura possibile risulta essere quella della custodia in carcere.

Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro. 500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti e della dichiarata rinuncia al ricorso.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013

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