Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-01-2013) 25-01-2013, n. 4032

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1) Il Procuratore della Repubblica di Rimini ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale della stessa città del 26.01.2012 che aveva mandato prosciolto:

R.R. dall’imputazione ex art. 648 c.p., comma 2 per intervenuta prescrizione del reato;

– il Tribunale aveva ritenuto che per tale ipotesi andava applicata la novella del 5.12.2005 n. 251 e ne aveva dedotto che il termine prescrizionale era quello di anni 6; poichè il reato risultava consumato alla data del (OMISSIS), il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, non risultando cause diverse di proscioglimento.

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

2.1) Il Procuratore della Repubblica propone ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 157 c.p. ed osserva che la circostanza attenuata dell’art. 648 c.p., comma 2 non costituisce un’ipotesi autonoma di reato, sicchè resta soggetta alla prescrizione di anni 10 prevista per il reato di ricettazione.

CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

3.1) Il ricorso è fondato, essendo consolidato il principio che, in tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 cod. pen., comma 2 non costituisce un autonoma previsione incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale.

– Ne consegue che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita per il reato base e non per l’ipotesi attenuata.

(Cassazione penale, sez. 2, 01/10/2008, n. 38803).

– Invero, l’ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall’art. 648 c.p., comma 2, configura una circostanza attenuante speciale, destinata ad incidere sul regime sanzionatorio del reato-base, secondo quel rapporto di "specie" a "genere" che si realizza fra la fattispecie circostanziata e quella semplice di reato, per la presenza di qualche requisito specializzante (nella specie, la particolare tenuità del fatto criminoso).

– Ne discende che, ai fini dell’applicazione del nuovo regime della prescrizione, quale risultante dal testo novellato dell’art. 157 c.p. (che impone di aver riguardo "alla pena stabilita per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale"), bisogna aver riguardo alla pena stabilita per il reato base, e non per l’ipotesi attenuata.

– Alla luce di tali principi emerge che, ancora oggi, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione.

3.2) La sentenza impugnata è incorsa in violazione di legge e va annullata senza rinvio; ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 4 gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bologna per il giudizio di appello.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bologna per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013

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