T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 284

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti hanno chiesto che l’adito giudice amministrativo adotti le necessarie statuizioni per portare a piena ed integrale esecuzione la sentenza n. 5396 in data 84/106/2002, confermata dal giudice di appello con decisione 15.5.2009 n. 3018.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, mentre l’INPDAP non si è costituita in giudizio.

Il Collegio osserva, preliminarmente, che l’appello proposto avverso la decisione di cui si chiede l’esecuzione, è stato integralmente respinto ed è, quindi, passata in giudicato la decisione di primo grado con la quale si è accertato e dichiarato il diritto degli allora ricorrenti all’iscrizione al Fondo di previdenza E.N.P.A.S. (ora I.N.P.D.A.P.), con decorrenza dal momento in cui per gli interessati fu adottato – al conseguimento della posizione di sottufficiale – il sistema di retribuzione a stipendio.

Ciò posto, il ricorso è meritevole di accoglimento.

Osserva il Collegio che la parte ricorrente, con atto di diffida e messa in mora, notificato alle Amministrazioni intimate Il 29.4/3.5 2009, ha invitato queste ultime a porre in essere i necessari adempimenti preordinati all’esecuzione dell’anzidetta pronunzia, passata in giudicato, siccome confermata dal giudice di appello.

Osserva, inoltre, il Collegio che la pronunzia della cui esecuzione si tratta, nell’annullare gli atti impugnati, ha accertato e dichiarato il diritto degli allora ricorrenti all’iscrizione al Fondo di previdenza E.N.P.A.S. (ora I.N.P.D.A.P.), con decorrenza dal momento in cui per gli interessati fu adottato – al conseguimento della posizione di sottufficiale – il sistema di retribuzione a stipendio, stabilendo:

– l’obbligo del Ministero della Difesa di provvedere – nei limiti di quanto specificato dalla sentenza anzidetta – all’iscrizione (ora per allora) dei ricorrenti al Fondo di previdenza, con conseguente versamento all’I.N.P.D.A.P. del relativo contributo, limitatamente all’importo ad esso facente carico;

– l’obbligo per l’I.N.P.D.A.P. di procedere, nei confronti dei ricorrenti medesimi, all’apertura di un’iscrizione con decorrenza dal momento in cui i medesimi iniziarono ad essere retribuiti con il sistema dello stipendio, provvedendo altresì a predisporre un piano di riscossione a carico sia dell’intimata Amministrazione della Difesa, che dei militari interessati (per ciascuna delle anzidette parti, in proporzione alla contribuzione dovuta).

Con la pronunzia precedentemente citata, la Sezione ha altresì dato atto della sussistenza, in capo alle Amministrazioni intimate, di un obbligo di restituzione delle maggiori somme eventualmente corrisposte rispetto a quelle dovute a titolo di normale contribuzione, rilevando tuttavia, allo stato, la non sottoponibilità a delibazione della formulata richiesta restitutoria: pretesa, quest’ultima, la cui concretezza ed attualità potrà eventualmente venire in considerazione solo in esito all’adempimento, da parte dell’Ente previdenziale, degli incombenti come sopra specificati.

Nei termini di cui sopra rammentata la portata precettiva della sentenza della cui esecuzione si tratta, il contegno omissivo osservato dalle intimate Autorità pur a seguito di formale diffida ad adempiere impone, avuto riguardo alla ritualità del presente gravame ed alla fondatezza delle doglianze con esso fatte valere, di accogliere la formulata sollecitazione volta all’adozione di opportune statuizioni per la compiuta esecuzione dell’anzidetta decisione.

Di quanto sopra dato atto e ribadita l’attuale mancata esecuzione della predetta decisione (passata in giudicato) da parte delle intimate Amministrazioni dispone il Collegio, in accoglimento del presente gravame:

– che il Ministero della Difesa, nella persona del Ministro p.t., e l’I.N.P.D.A.P., nella persona del legale rappresentante, provvedano (ciascuno per i profili di rispettiva competenza) a fornire piena ed integrale esecuzione alle statuizioni contenute nell’anzidetta decisione, entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla notificazione o comunicazione della presente decisione;

– che, nel caso di ulteriore inottemperanza, a tanto provveda, in qualità di Commissario ad acta, il Direttore Generale p.t. della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa, entro l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta).

Le spese della presente procedura, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico del Ministero della Difesa in quanto tale Amministrazione avrebbe dovuto assumere iniziative in ordine all’esecuzione della decisione indicata.
P.Q.M.

– accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, così dispone:

– ordina al Ministero della Difesa, nella persona del Ministro p.t., ed all’I.N.P.D.A.P., nella persona del legale rappresentante, di dare piena ed integrale esecuzione (ciascuno per i profili di rispettiva competenza) alle statuizioni contenute nella sentenza n. 5396 del 10 giugno 2002, entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla notificazione o comunicazione della presente decisione;

– dispone che, nel caso di ulteriore inottemperanza, a tanto provveda, in qualità di Commissario ad acta, il Direttore Generale p.t. della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa, entro l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);

– condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese della presente procedura, in favore dei ricorrenti, per complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) euro;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

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