Cass. civ. Sez. I, Sent., 11-07-2012, n. 11647 Sentenze straniere di divorzio, delibazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza depositata in data 4 gennaio 2010, accoglieva la domanda proposta da D.G. nei confronti di B.G., relativa al riconoscimento della sentenza emessa in data 25 aprile 2008 dalla Corte Superiore della California, Contea di Alameda, con la quale era stato dichiarato lo scioglimento del loro matrimonio, con obbligo per il B. di versare mensilmente, per il mantenimento dei figli, la somma di 550 dollari alla D., alla quale veniva assegnata per intero la proprietà di un appartamento in (OMISSIS).

Veniva disattesa l’eccezione del convenuto, il quale aveva rappresentato che il divorzio era stato pronunciato con decisione anteriore, nell’anno 2006, mentre la sentenza oggetto di domanda scaturiva da una prosecuzione del giudizio, cui egli non aveva partecipato.

In proposito si rilevava che la prima pronuncia, relativa allo scioglimento del vincolo, con riserva di decidere successivamente le altre questioni, non aveva definito il giudizio, che aveva carattere unitario, e che, essendo stato promosso proprio dal B., non poteva essersi svolto a sua insaputa.

Nel corso del giudizio la Corte aveva disposto l’acquisizione di copia, con relativa traduzione, della prima decisione, ed all’udienza del 1 dicembre 2009, avendo la difesa della D. dato atto di aver depositato tale documentazione in cancelleria, il difensore del B. (evidentemente con riferimento anche all’ordinanza, parimenti prodotta, dalla quale si evinceva che era stata disposta la prosecuzione del giudizio dopo la decisione sullo "status") aveva dichiarato di "non accettare il contraddittorio su documentazione non ritualmente prodotta".

1.1 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il B., affidato ad unico motivo, illustrato da memoria, cui la D. resiste con controricorso.
Motivi della decisione

2 – Con unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 87 disp. att. c.p.c. e art. 170 c.p.c., u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè violazione dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e alla prova in posizione di parità, come principi regolatori del giusto processo.

2.1 – Si osserva che la documentazione in base alla quale la Corte di appello di Catanzaro ha affermato che la decisione stessa concludeva (regolando, dopo aver pronunciato lo scioglimento del matrimonio, gli aspetti di natura patrimoniale) lo stesso giudizio intrapreso davanti alla Corte Superiore della California proprio dal B., sarebbe stata prodotta irritualmente, senza comunicazione del relativo indice ai sensi dell’art. 170 c.p.c. alla difesa del B., la quale aveva, in ogni caso, dichiarato "di non accettare il contraddittorio su documentazione non ritualmente prodotta".

3 – Il ricorso è inammissibile, sotto vari profili. Deve premettersi che non viene contestata in questa sede l’affermazione secondo cui la decisione oggetto di delibazione scaturisce – come avviene nel nostro ordinamento con le pronunce immediate sugli status – dall’originaria domanda proposta proprio dal B., il quale, pertanto, non poteva non essere a conoscenza anche della pendenza del secondo segmento del giudizio, conclusosi con la sentenza del 25 aprile 2008 della Corte Superiore della California, Contea di Alameda. In generale, nessun rilievo di merito è stato avanzato dal ricorrente circa la sussistenza dei presupposti per la delibazione. La censura, pertanto, attiene a una pretesa violazione procedurale, non a caso denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, meramente fine a se stessa. Soccorre, in proposito, il principio secondo cui la denuncia di vizi dell’attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento va valutata alla stregua dei principi fondamentali, anche di rilievo costituzionale, da individuarsi nell’economia processuale, nella ragionevole durata del processo e nell’interesse ad agire che deve sorreggere ogni domanda, immanente anche nel giudizio di impugnazione, ragion per cui deve ritenersi che non venga tutelata l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, essendo viceversa garantita l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa concretamente subito dalla parte che lo denunci. Con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, l’annullamento della sentenza impugnata non consegue alla mera constatazione della ricorrenza del vizio dedotto, ma soltanto nel caso in cui nel successivo giudizio di rinvio la parte ricorrente potrebbe ottenere una pronuncia diversa e più favorevole rispetto a quella cassata (Cass., 25 gennaio 2012, n. 1029, Cass., 7 febbraio 2011, n. 3024; Cass., 23 febbraio 2010, n. 4340).

4 – Deve altresì rilevarsi che, essendosi svolto il giudizio di delibazione – senza che il B. abbia avanzato alcun rilievo al riguardo – con il rito camerale, dovrebbero venire in considerazione non le violazioni, di natura formale, proprie del rito ordinario, ma delle concrete ed effettive lesioni del diritto di difesa, quali conseguenze della non prevista adozione della forma camerale (cfr., in tema di delibazione, Cass., 13 luglio 2004, n. 13662; Cass., 21 febbraio 2008, n. 4435; nonchè, in generale, Cass., 11 settembre 2007, n. 19039). Orbene, poichè il procedimento in camera di consiglio non comporta, di per sè, la violazione delle regole del giusto processo e del rispetto del contraddittorio, quando l’esercizio del diritto di difesa venga concretamente attuato e tutelato (Corte cost., sentt. n. 103 del 1985, n. 221 del 2008; ordd.

n. 35 del 2002, n. 121 del 1994, n. 41 del 1998, n, 212 del 2008, n. 170 del 2009), devesi constatare che la difesa del B., come evidenziato dallo stesso ricorrente, dichiarò di non accettare il contraddittorio sulla documentazione non ritualmente prodotta, in tal modo dimostrando di essere a conoscenza dell’intervenuta produzione e del suo intero contenuto, laddove l’accettazione del contraddittorio riguarda le domande e le eccezioni della controparte, non già la documentazione offerta in produzione, in merito alla quale si può discutere circa la sua ammissibilità o meno (questione nel caso in esame non adeguatamente trattata e comunque incompatibile con la natura del rito in concreto adottato).

5 – Per completezza di esposizione mette conto di richiamare il principio, affermato proprio in relazione all’invocato art. 87 disp. att. c.p.c., secondo cui la finalità di rendere possibile il contraddittorio – comunque – si deve ritenere conseguita, e l’eventuale irritualità della produzione risulta sanata, quando il giudice di primo grado abbia tenuto conto dei documenti irritualmente prodotti, fondando su di essi la decisione e la parte che lamenta 1’irritualità della produzione abbia censurato la decisione, dimostrando – così – di avere avuto conoscenza dei documenti (Cass., 17 giugno 2009, n. 14099; Cass., 22 aprile 2010, n. 9545) . Nel caso in esame, l’esigenza della conoscenza effettiva dell’intervenuta produzione documentale, sottesa alle richiamate pronunce, risulta assicurata, in base all’evidenziata, quanto impropria, dichiarazione di non accettazione del contraddittorio in merito alla documentazione stessa.

6 – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorar, oltre spese generali e accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *