T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 282

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto notificato il 13 luglio 2010, depositato nei termini, il Tenente dei Carabinieri V.P.G. ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.930/2010 di questa Sezione, non impugnata dal Ministero della Difesa, con la quale, in accoglimento del ricorso n. 11707/2008 proposto dal ricorrente, si annullavano gli atti impugnati con la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.

Constatata l’inerzia dell’Amministrazione della Difesa, il ricorrente ha proposto in data 11 maggio 2010 formale atto di diffida e messa in mora al Ministero della Difesa, in persona del Ministro protempore, a dare corretta ed integrale esecuzione alla suddetta sentenza nel termine di trenta giorni dalla notifica del suddetto atto.

Perdurando l’inerzia dell’Amministrazione intimata il ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’esecuzione del giudicato con contestuale nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

Il Ministero della Difesa si è formalmente costituito in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 3 novembre 2010 la causa è passata in decisione.

Il ricorso si appalesa fondato atteso che il procedimento rivolto all’accertamento dell’obbligo per l’Amministrazione di conformarsi al giudicato è stato correttamente seguito.

Pertanto il ricorso va accolto con il conseguente ordine all’Amministrazione intimata di dare corretta ed integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza sopra specificata nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica, se anteriore. In caso di persistente inadempimento il Collegio nomina fin d’ora un Commissario ad acta, nella persona del Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, o di un suo delegato, affinché, nell’ulteriore termine di 60 giorni, provveda alla adozione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato di che trattasi.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa, in persona del Ministro protempore, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n.930/2010 nei termini e modi di cui in motivazione, specificando che, in caso di ulteriore inottemperanza, al suddetto incombente provvederà il Commissario ad acta indicato nella parte motiva del presente atto.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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