Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-12-2012) 25-01-2013, n. 4111

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Pavia, in procedimento di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ha emesso sentenza assolutoria ai sensi degli artt. 425, 444 e 129 cod. proc. pen. perchè il fatto non sussiste.

L’imputazione attiene alla coltivazione in vaso di due piante di canapa indiana.

Ricorrono per cassazione il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore generale proponendo censure sostanzialmente coincidenti.

Si assume che il giudice ha errato nella lettura degli atti, giacchè dalla sostanza detenuta era possibile trarre circa 150 dosi e quindi si è in presenza di un fatto per nulla insignificante. In ogni caso, la pronunzia assume erroneamente l’irrilevanza della piccola coltivazione domestica per uso personale, in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza delle Sezioni unite.

I ricorsi sono tardivi.

La sentenza camerale in esame è impugnabile nel termine di 15 giorni. Essa è stata emessa il 22 novembre 2011 e depositata il successivo 24 novembre. Il termine per l’impugnazione è conseguentemente spirato per il Procuratore della Repubblica il 7 gennaio 2012, mentre il gravame è stato depositato solo il 20 gennaio 2012. Quanto al Procuratore generale, la comunicazione di rito ha avuto luogo il 13 dicembre 2011, mentre l’impugnazione è stata depositata in data 26 gennaio 2012 e quindi ben oltre il termine di legge.

I ricorsi sono quindi inammissibili.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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