Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-12-2012) 22-01-2013, n. 3317 Ebbrezza Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato la pena ex art. 444 c.p.p. nei confronti dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C e art. 2 sexies ed ha disposto la sospensione della patente di guida per due anni.

Ricorre per cassazione l’imputato assumendo che il giudice ha raddoppiato la durata della sanzione accessoria avendo ritenuto che il veicolo guidato appartenesse a terzi; in contrasto, però, con la realtà. L’auto era nella concreta ed esclusiva disponibilità del ricorrente, socio della società formalmente proprietaria, come documentato nel processo. Ciò è dimostrato dal fatto che l’imputato versa un corrispettivo mensile alla società. Dunque, è la effettiva disponibilità che rileva, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.

Ha fatto seguito la presentazione di motivi aggiunti, con i quali è stata anche depositata documentazione prodotta nel giudizio di merito, rilevante ai fini della dimostrazione dell’assunto difensivo afferente alla disponibilità del bene.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, per quel che qui interessa, enuncia che la pena accessoria va raddoppiata, e quindi determinata in due anni, essendo l’auto intestata a terzi.

A fronte di tale valutazione, conforme alla normativa, le argomentazioni difensive e le produzioni (che, peraltro non rendono comunque il ricorso autosufficiente) si rivelano contrarie alle tesi prospettate. Infatti, l’auto appartiene ad un soggetto giuridico distinto dal ricorrente. Lo stesso ricorrente, d’altra parte, non ha per nulla un potere esclusivo sul bene posto che, come prospettato dalla stessa difesa, versa un corrispettivo periodico che mostra eloquentemente la precarietà della detenzione e la mancanza di una relazione di piena, incondizionata disponibilità dell’auto. Ad abundantiam, può altresì considerarsi che l’auto non è comunque confiscabile, attesa l’estraneità della società proprietaria all’illecito; con la conseguenza che correttamente la sanzione della sospensione della patente di guida è stata raddoppiata.

Il gravame è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile II ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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