Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-12-2012) 22-01-2013, n. 3316 Ebbrezza Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Milano ha applicato la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti dell’Imputata in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. C e comma 2 sexies;

ed ha disposto la revoca della patente di guida.

Ricorre per cassazione l’imputata censurando l’automatismo della disposta revoca. Infatti il richiamato comma 2 bis opera un rinvio all’art. 222 del Codice della strada con la formula "è fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 222", norma che disciplina la revoca della patente di guida solo in caso di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime. Nel caso di specie non si è in presenza di lesioni di tale genere; sicchè andava disposta la sola sospensione della patente.

Ha fatto seguito la presentazione di una memoria, con la quale si è ribadito che non sono state provocate lesioni personali e che, quindi, non vi erano le condizioni per disporre la revoca.

Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata si limita ad enunciare, che va disposta la revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2 bis. La statuizione è corretta, alla stregua della disciplina evocata, essendosi in presenza di illecito commesso in tempo di notte, che ha dato luogo ad un incidente stradale. Le argomentazioni difensive che fanno leva sull’art. 222 C.d.S., pertanto, del tutto inconferenti. Il richiamo di tale articolo ha solo l’ovvio significato di far salve le sanzioni accessorie eventualmente derivanti dagli esiti lesivi della condotta illecita posta in essere.

Il gravame è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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