Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2012) 22-07-2013, n. 31461

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ministero del difensore l’indagato S.C. impugna per cassazione il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale distrettuale di Catania ha respinto la sua richiesta di riesame dell’ordinanza in data 26.3.2012 del g.i.p. del Tribunale di Modica, che gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al delitto di concorso in acquisto, detenzione e vendita illecite continuate di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (cocaina, hashish, marijuana) in quantità imprecisate, "ma comprese tra un chilo per i rifornimenti e diversi grammi ed etti per le cessioni". Reato commesso in epoca anteriore e prossima all’esecuzione della misura coercitiva a decorrere dall’ (OMISSIS) e nella provincia ragusana.

1.1. Il Tribunale ha confermato la solidità del quadro indiziario involgente la posizione dello S., rigettando in limine l’eccezione difensiva di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, nucleo centrale dell’ipotesi accusatoria, in quanto asseritamente disposte in altro procedimento penale per fatti di incendio e tentata estorsione. I giudici del riesame hanno dedotto al riguardo sia l’unitarietà del procedimento penale aperto ab initio anche nei confronti di S.C., sia la piena utilizzabilità delle emergenze captative afferenti a reato per il quale è previsto l’arresto in flagranza (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in rel. art. 270 c.p.p., comma 1), sia la completezza della motivazione dei decreti dispositivi delle intercettazioni e delle relative proroghe anche in relazione – oltre che in rapporto alle originarie ipotesi criminose – al traffico di stupefacenti via via delineato dall’attività investigativa.

1.2. Sul merito delle fonti indiziarie ex art. 273 c.p.p. il Tribunale ha evidenziato che, come puntualmente rilevato dal g.i.p. nella ordinanza cautelare genetica, l’univoco contenuto dialogico delle numerose intercettazioni, avvenute per un non breve tempo sulle utenze di più indagati, ha portato in luce l’operatività di un esteso e ramificato traffico di sostanze droganti che trova il suo epicentro nella sala giochi che il fratello dello S. (il coindagato S.E.) gestisce a (OMISSIS), traffico che vede come principale punto di riferimento proprio il detto locale pubblico, alla cui conduzione collabora anche l’indagato. Un traffico la cui dinamica funzionale ha trovato specifici riscontri nell’avvenuto arresto in flagranza dello stesso odierno ricorrente (trovato, il (OMISSIS), in possesso di 34 grammi di marijuana di 100 semi di canapa indiana e di materiale destinato a comporre dosi di droga da immettere sul mercato) e nell’esito della contestuale perquisizione personale eseguita nei confronti del fratello E. (sequestro di gr. 4,32 di marijuana e di oggetti utilizzabili per preparare dosi di droga da vendere).

1.3. Quanto alle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di fatti criminosi, il Tribunale ha rilevato la loro persistenza e attualità, tali da renderle utilmente fronteggiabili con la sola custodia carceraria in atto, avuto riguardo all’estensione temporale dell’illecito traffico di stupefacenti e alle sue modalità organizzative e professionali (adozione di accorgimenti e cautele per scongiurare il rischio di eventuali interventi della p.g.) ed altresì al precedente penale annoverato dallo S..

2. Con il ricorso si deduce l’erronea applicazione degli artt. 273 e 274 c.p.p. e l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza del riesame per le ragioni di seguito riassunte.

2.1. Il Tribunale ha omesso di apprezzare la sentenza con cui l’indagato è stato mandato assolto dal reato connesso al suo arresto del (OMISSIS) in flagranza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 Decisione da cui è emerso che lo S. fa uso di stupefacenti, ma è estraneo a traffici droga e ad altri analoghi episodi. L’oggettivo possesso di droga il (OMISSIS) in misura eccedente la quantità detenibile si giustifica, del resto, con le disponibilità economiche del prevenuto, che svolge lavoro subordinato come autista di mezzi pesanti.

Incongruamente sono stati valorizzati gli esiti della perquisizione domiciliare nei confronti del fratello dell’indagato, atteso che la sostanza stupefacente, il bilancino di precisione e gli altri oggetti riguardano l’esclusivo consumo personale di marijuana di S. E..

Nessun particolare coinvolgimento di S.C. in vicende di compravendita di droga è in realtà ravvisabile alla luce delle risultanze processuali. Il Tribunale ha operato, infatti, un’impropria trasposizione accusatoria degli elementi indiziari che concernono la posizione di S.E., fratello del ricorrente.

Le intercettazioni evidenziano, anzi, l’esistenza di rapporti conflittuali tra i due fratelli, connessi alla gestione della sala giochi dalla quale E. avrebbe estromesso il fratello, che quindi non può mantenere attivi rapporti che lo coinvolgano nei traffici di stupefacenti eventualmente attribuibili al solo fratello.

2.2. In un contesto basato su dati di fatto ed emergenze che non acquistano dignità di indizi, rivelandosi comunque privi degli essenziali caratteri di gravità e precisione, il Tribunale del riesame – eludendo l’insegnamento della Corte Costituzionale sulla applicabilità in materia cautelare del principio del minor sacrificio necessario (sentenza 231/2011) – non ha esposto le ragioni che renderebbero inadeguata una misura cautelare meno afflittiva di quella carceraria e meno incidente sulla lecita attività lavorativa del ricorrente.

3. Il ricorso di S.C. deve essere rigettato, per l’infondatezza dei rilievi afferenti al quadro degli elementi indiziari e per la genericità (oltre che manifesta infondatezza) delle doglianze in punto di esigenze cautelari.

3.1. La motivazione dell’impugnata ordinanza è immune dalla generalizzante censura di inadeguata e fuorviante motivazione avanzata con il ricorso, poichè – con esauriente e lineare enunciazione di tutti i dati connessi alla regiudicanda cautelare, ivi compresi quelli in parte riproposti con il ricorso – la stessa ha messo in luce le ragioni definitorie dell’apprezzabilità e gravità del quadro indiziario legittimante la cautela carceraria imposta allo S.. Una piattaforma indiziaria la cui solidità è corroborata dagli inequivoci contenuti dei dialoghi intercettati ripercorsi dai giudici del riesame etnei, nei quali i riferimenti alla compravendita di sostanze stupefacenti sono fatti palesi dagli specifici contesti storici e comportamentali oggetto dei vari dialoghi intercorsi tra lo stesso S. e i coindagati o altri terzi.

In proposito è sufficiente osservare, per un verso, che il Tribunale ha segnalato specificamente le conversazioni in cui sicuro è l’intervento personale dell’indagato e altrettanto sicuri sono i suoi riferimenti ad acquisti e cessioni di droga e, in un caso, ad una sua esplicita offerta di "fumo" ad una sua conoscente. Per altro verso il Tribunale non ha affatto trascurato gli esiti del separato processo scaturito dall’arresto in flagranza di reato del ricorrente, ma correttamente ha posto in luce come l’episodio appaia di per sè significativo, in ogni caso, del possesso di droga da parte dello S.. In linea, per tanto, come le risultanze investigative (captazioni) che, al di là di dissapori per ragioni economiche tra i due, lo vedono pienamente e attivamente coinvolto nell’illecita attività compravendita di stupefacenti diretta dal fratello E..

Il Tribunale etneo non ha compiuto alcuna illogica trasposizione dei contesti dialogici e fattuali concernenti il fratello del ricorrente.

Le conversazioni captate portano in luce, al di fuori di ambiti di equivocità o incertezza dimostrativa, un ruolo di costante ausilio di S.C. nell’assecondare i traffici del fratello e di rendersene diretto coautore ed esecutore. Di tal che congruamente l’ordinanza del riesame cautelare ha richiamato i dati indiziari che attengono alla posizione di S.E. per l’evidente ricaduta che gli stessi rivestono sulla posizione dell’odierno ricorrente, facendo emergere un puntuale quadro di concorrente sinergia operativa tra i comportamenti dei due fratelli.

3.2. Fuori luogo deve considerarsi, quanto al profilo delle esigenze cautelari, il generico richiamo del ricorso alla nota decisione n. 231/2011 del giudice delle leggi, dal momento che il tribunale del riesame di Catania ha adeguatamente motivato le ragioni dimostrative delle persistenti esigenze di cautela processuale involgenti la persona di S.C. e della possibilità di contrastarle con efficacia soltanto mediante l’applicata restrizione carceraria (condotta criminosa protratta nel tempo ed articolata sul piano organizzativo, posta in essere da soggetto con precedenti penali).

Il rigetto dell’impugnazione impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, demandandosi alla cancelleria gli incombenti informativi connessi allo stato detentivo dello stesso ricorrente.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013

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