Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2012) 22-07-2013, n. 31460

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ministero del difensore l’indagato S.E. impugna per cassazione il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale distrettuale di Catania ha respinto la sua richiesta di riesame dell’ordinanza in data 26.3.2012 del g.i.p. del Tribunale di Modica, che gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al delitto di concorso in acquisto, detenzione e vendita illecite continuate di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (cocaina, hashish, marijuana) in quantità imprecisate, "ma comprese tra un chilo per i rifornimenti e diversi grammi ed etti per le cessioni". Reato commesso in epoca anteriore e prossima all’esecuzione della misura coercitiva a decorrere dall’ (OMISSIS) e nella provincia ragusana.

1.1. Il Tribunale ha confermato la solidità del quadro indiziario involgente la posizione dello S., rigettando in limine l’eccezione difensiva di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, nucleo centrale dell’ipotesi accusatoria, in quanto asseritamente disposte in altro procedimento penale per fatti di incendio e tentata estorsione. I giudici del riesame hanno dedotto al riguardo sia l’unitarietà del procedimento penale aperto ab initio anche nei confronti di S.E. sia la piena utilizzabilità delle emergenze captative afferenti a reato per il quale è previsto l’arresto in flagranza (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in rel. art. 270 c.p.p., comma 1), sia la completezza della motivazione dei decreti dispositivi delle intercettazioni e delle relative proroghe anche in relazione – oltre che in rapporto alle originarie ipotesi criminose – al traffico di stupefacenti via via delineato dall’attività investigativa.

1.2. Sul merito delle fonti indiziarie ex art. 273 c.p.p. il Tribunale ha evidenziato che, come puntualmente rilevato dal g.i.p. nella ordinanza cautelare genetica, l’univoco contenuto dialogico delle numerose intercettazioni, avvenute per un non breve tempo sulle utenze di più indagati, ha portato in luce l’operatività di un esteso e ramificato traffico di sostanze droganti che trova il suo epicentro nella sala giochi che lo S. gestisce a (OMISSIS), traffico che vede come principale punto di riferimento proprio lo S., che all’uopo si vale dell’ausilio del coindagato fratello C. e di altre persone. Un traffico la cui dinamica funzionale ha trovato specifici riscontri nell’avvenuto arresto in flagranza del fratello dell’odierno ricorrente S.C. (trovato, il (OMISSIS), in possesso di 34 grammi di marijuana di 100 semi di canapa indiana e di materiale destinato a comporre dosi di droga da immettere sul mercato) e nell’esito della contestuale perquisizione personale eseguita nei confronti dello stesso E. S. (sequestro di gr. 4,32 di marijuana e di oggetti utilizzabili per preparare dosi di droga da vendere).

1.3. Quanto alle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di fatti criminosi, il Tribunale ha rilevato la loro persistenza e attualità, tali da renderle utilmente fronteggiabili con la sola custodia carceraria in atto, avuto riguardo all’estensione temporale dell’illecito traffico di stupefacenti e alle sue modalità organizzative e professionali (adozione di accorgimenti e cautele per scongiurare il rischio di eventuali interventi della p.g.) ed altresì al precedente penale per reati della stessa specie annoverato dallo S..

2. Con il ricorso si deduce l’erronea applicazione degli artt. 273 e 274 c.p.p. e l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza del riesame per le ragioni di seguito riassunte.

2.1. Il Tribunale ha obliterato la qualità di imprenditore edile del ricorrente, oltre che di gestore della sala giochi a (OMISSIS), attribuendo un sintomatico valore criptico a termini e frasi captate che attengono soltanto all’attività professionale dell’indagato (acquisti di materiale ferroso presso ditte di lavorazione del ferro e dell’alluminio).

Incongruamente sono stati valorizzati gli esiti della perquisizione domiciliare del 24.4.2011, atteso che la sostanza stupefacente, il bilancino di precisione e gli altri oggetti riguardano l’esclusivo consumo personale di marijuana dello S. e la maggior quantità di sostanza rispetto a quella detenibile si giustifica con la "notevole capacità economica" del ricorrente, gestore di un’impresa edile e di una sala giochi.

Nessuna attinenza con traffici di droga riveste l’episodio del 21.11.2011, in cui lo S. è intervenuto in soccorso del coindagato G.G. rimasto vittima di un grave incidente stradale, e meramente congetturale è l’assunto del Tribunale secondo cui nell’occasione il G. recasse con sè dello stupefacente.

Il Tribunale ha, poi, operato un’impropria trasposizione degli elementi indiziari che concernono la posizione di C. S., fratello del ricorrente. Le ragioni di risentimento che costui mostra di nutrire verso E. non hanno attinenza con traffici di droga ma soltanto con la decisione di E. di servirsi dell’apporto di una terza persona per farsi coadiuvare nella conduzione della sala giochi.

2.2. In un contesto basato su dati di fatto ed emergenze che non acquistano dignità di indizi, rivelandosi comunque privi degli essenziali caratteri di gravità e precisione, il Tribunale del riesame – eludendo l’insegnamento della Corte Costituzionale sulla applicabilità in materia cautelare del principio del minor sacrificio necessario (sentenza 231/2011) – non ha esposto le ragioni che renderebbero inadeguata una misura cautelare meno afflittiva di quella carceraria e meno incidente sulla lecita attività del ricorrente.

3. Il ricorso di S.E. deve essere rigettato, per l’infondatezza dei rilievi afferenti al quadro degli elementi indiziari e per la genericità (oltre che manifesta infondatezza) delle doglianze in punto di esigenze cautelari.

3.1. La motivazione dell’impugnata ordinanza è immune dalla generalizzante censura di inadeguata e fuorviante motivazione avanzata con il ricorso, poichè – con esauriente e lineare enunciazione di tutti i dati connessi alla regiudicanda cautelare, ivi compresi quelli in parte riproposti con il ricorso – la stessa ha messo in luce le ragioni definitorie dell’apprezzabilità e gravità del quadro indiziario legittimante la cautela carceraria imposta allo S.. Una piattaforma indiziaria la cui solidità è corroborata dagli inequivoci contenuti dei dialoghi intercettati ripercorsi dai giudici del riesame etnei, nei quali i riferimenti alla compravendita di sostanze stupefacenti sono fatti palesi dagli specifici contesti storici e comportamentali oggetto dei vari dialoghi intercorsi tra lo stesso S. e i coindagati o altri terzi (potenziali acquirenti).

In proposito è sufficiente osservare, per un verso, che il Tribunale non ha ignorato la collaterale attività edilizia svolta dall’indagato, ma ne ha con ineccepibile valutazione escluso la riconducibilità alle conversazioni di rilievo penale, vuoi perchè le allusioni c.d. criptiche risulterebbero prive di logico significato se non sottese a traffici di stupefacenti, vuoi perchè le spiegazioni alternative tentate dal ricorrente rimangono mere asserzioni non supportate da specifiche allegazioni. Per altro verso, poi, l’avvenuta ausilio solidaristico al coindagato G., rimasto coinvolto in un incidente stradale, si inscrive senza incertezze in una operazione di compravendita di droga, alla luce delle captazioni che precedono l’episodio e degli espliciti riferimenti dello S. alla "cocaina" e al coinvolgimento del coindagato nel relativo traffico. Nè è stata operata, infine, alcuna trasposizione dei contesti dialogici e fattuali concernenti il fratello del ricorrente. Le conversazioni fanno emergere, come non manca di osservare il Tribunale, dissapori tra i due fratelli, ma non fanno velo al sicuro coinvolgimento di C. nella illecita attività diretta dal fratello e concorrono, quindi, a rafforzare il panorama indiziario, sì che opportunamente l’ordinanza impugnata ha richiamato anche le captazioni foniche che riguardano la persona del coindagato S.C..

3.2. Fuori luogo deve considerarsi, per quanto concerne il profilo delle esigenze cautelari, il generico richiamo del ricorso alla nota decisione n. 231/2011 del giudice delle leggi, dal momento che il Tribunale del riesame di Catania ha adeguatamente motivato le ragioni dimostrative delle persistenti esigenze di cautela processuale involgenti la persona di S.E. e della possibilità di contrastarle con efficacia soltanto attraverso l’applicata restrizione carceraria (condotta criminosa protratta nel tempo ed articolata sul piano organizzativo, posta in essere da soggetto già condannato per omologhi fatti criminosi).

Il rigetto dell’impugnazione impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, demandandosi alla cancelleria gli incombenti informativi connessi allo stato detentivo dello stesso ricorrente.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013

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