Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 12-07-2012, n. 11873 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che:

1. P.P. ha chiesto, con ricorso del 20 gennaio 2009 alla Corte di appello di Venezia l’equa riparazione, ex L. n. 89 del 2001, del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura iniziata davanti alla sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti con ricorso del 4 novembre 2000 e definita con sentenza del 12 dicembre 2007.

2. La Corte di appello ha riconosciuto la durata eccessiva della procedura stimandola in quattro anni e un mese ha liquidato l’indennizzo del danno non patrimoniale in complessivi Euro 1.020 applicando il parametro di 250 Euro per ogni anno di durata eccessiva.

3. Ricorre per cassazione P.P. affidandosi a due motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della C.E.D.U. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, insufficiente, illogica e/o contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

b) violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e della tariffa professionale forense relativamente alla liquidazione delle spese di giudizio.

4. Si difende con controricorso il Ministero.

5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

che:

6. La determinazione dell’indennizzo secondo il criterio seguito dalla Corte di appello di Venezia si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte E.D.U. e con quella di questa Corte che ritiene necessaria una liquidazione pari almeno a 750 Euro per i primi tre anni di durata eccessiva della procedura giudiziaria e pari ad almeno 1.000 Euro annui per il periodo successivo (Cass. civ, n. 21840 del 14 ottobre 2009).

7. Nella specie l’applicazione di tale criterio comporta una liquidazione dell’indennizzo complessivo per il danno non patrimoniale pari a 3.330 Euro e al pagamento di tale somma, con interessi legali dalla domanda, va condannato il Ministero essendo la controversia suscettibile di essere decisa nel merito con la semplice applicazione dei criteri sopra esposti.

8. La rideterminazione dell’indennità comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso dovendosi provvedere anche alla riliquidazione delle spese del giudizio di merito oltre che alla condanna del Ministero al pagamento delle spese per il giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento in favore del ricorrente dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001, liquidato in Euro 3.330 oltre interessi dalla domanda. Condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi 873 Euro, di cui 378 Euro per diritti, Euro 445 per onorari e Euro 50 per spese, in favore del difensore antistatario, e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 670 Euro di cui 100 Euro per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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