Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2012) 22-07-2013, n. 31457

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il (OMISSIS) ufficiali di p.g. della locale stazione Carabinieri traevano in arresto a (OMISSIS) C.R., minore degli anni diciotto, in flagranza del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti destinate alla vendita o cessione a terzi, avendolo trovato in possesso di sostanze stupefacenti custodite sia presso la sua abitazione (gr. 34 di marijuana, gr. 10 di m.d.m.a.- ecstasy), sia all’interno dello zaino che recava con sè in una discoteca (gr. 6,6 di marijuana divisa in due involucri, gr. 6,3 di hashish frazionato in sette parti, tre dosi di ecstasy). Sostanze droganti idonee per la formazione di complessive 155 dosi di marijuana e hashish e di 44 dosi di ecstasy.

Investito dalla richiesta del pubblico ministero minorile di convalida dell’arresto del C. e di applicazione allo stesso della misura cautelare del collocamento in comunità, il g.i.p. – del Tribunale per i Minorenni di Bologna con provvedimento reso il 20.7.2012 convalidava l’arresto di p.g. dell’indagato, ma rigettava la richiesta cautelare del p.m., rilevando che – al di là dei quantitativi di stupefacente "sicuramente rilevanti" trovati in possesso del C. (e che questi asseriva destinati a suo esclusivo personale consumo) – non vi erano "altri elementi" che inducessero a ritenere sottesa all’accertata detenzione di droga una finalità cessoria ("spaccio").

2. Giudicando ex art. 310 c.p.p. sull’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del g.i.p. reiettiva della misura cautelare, il Tribunale per i Minorenni di Bologna con provvedimento del 26.9.2012 ha accolto l’impugnazione e applicato al C., ritenuti sussisterne i presupposti di legge, la misura cautelare delle prescrizioni prevista dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 20 per la durata di due mesi.

Il Tribunale ha considerato C. raggiunto da univoci gravi indizi di colpevolezza per i fatti criminosi ascrittigli, l’ipotesi difensiva dell’esclusivo consumo personale delle sostanze stupefacenti cadute in sequestro essendo palesemente smentita dal dato ponderale di dette sostanze, largamente superiore ai limiti massimi detenibili previsti dalla legge, e dall’avvenuto sequestro presso l’abitazione dell’indagato di un bilancino di precisione e di più ritagli di cellophane (inseriti nella stessa custodia del bilancino), strumenti tipicamente destinati alla pesatura e al confezionamento di dosi di droga da destinare allo spaccio.

Evenienza, quest’ultima, avvalorata anche dal fatto che il C., sottoposto a controlli chimico-tossicologici, non è stato trovato "positivo" per parte delle sostanze detenute e pur portate fuori dalla sua abitazione (ecstasy).

Al quadro indiziario si coniugano, ad avviso del Tribunale, ineludibili esigenze cautelari ai sensi del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 23, comma 1, lett. c), integrate dal pericolo di reiterazione di omologhe condotte criminose. L’elevato numero di dosi di droga in suo possesso, la stessa diversificazione qualitativa delle sostanze, la disponibilità di strumenti atti a preparare dosi da cedere in vendita, costituiscono elementi, tutti, dimostrativi della non occasionalità dell’illecita condotta del giovane e della sua vicinanza ad ambienti del mercato della vendita di droghe. Elementi che, in uno alla "forte fragilità educativa denotata in ambiente familiare", prospettano il fondato pericolo che il giovane ricada nella commissione di fatti criminosi.

3. Il difensore dell’indagato ha impugnato per cassazione l’ordinanza cautelare del Tribunale felsineo, i deducendo erronea applicazione degli artt. 273 e 274 c.p.p. e insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

In punto di gravi indizi di colpevolezza i giudici dell’appello cautelare hanno applicato le regole di giudizio dettate dall’art. 192 c.p.p., comma 2 e non quelle, proprie dell’incidente cautelare;

previste dall’art. 273 c.p.p., secondo cui il metro di lettura degli indizi deve incentrarsi non su dati muniti del valore di prova certa, ma su emergenze postulanti la sola probabilità della commissione del contestato reato. In questa ottica il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione l’ipotesi alternativa della destinazione delle sostanze stupefacenti al solo consumo personale del C., che ha liquidato sbrigativamente, facendo leva soprattutto sulla entità ponderale delle sostanze. Ciò sebbene l’indagato abbia affermato di fare uso abituale e attuale di sostanze droganti di diversa specie e la finalità di spaccio dell’accertata detenzione di stupefacenti appaia sminuita dall’avvenuta restituzione, da parte del procedente p.m., alla madre del C. della somma di 85,00 Euro trovata in possesso di C. (e non ritenuta, quindi, frutto di attività di spaccio).

In punto di esigenze cautelari incongruamente il Tribunale ha valorizzato anche in questo caso il solo dato ponderale della droga sequestrata al C. per dedurne una sua propensione criminosa nel realizzare fatti di spaccio. Nessuna attenzione è stata posta sulla personalità del giovane, sul suo stato di incensuratezza e sul suo buon inserimento nel tessuto sociale, in ciò coadiuvato dai riferimenti offerti dalle figure genitoriali (in particolare dalla madre con la quale convive). Neppure si è tenuto conto del percorso di resipiscenza intrapreso dal giovane nell’immediatezza del fatto reato (subito preso in carico dai servizi minorili dell’amministrazione giudiziaria e dagli operatori sociali del servizio tossicodipendenze territoriale), del tempo trascorso dalla commissione del reato e dell’intervenuta ripresa del percorso scolastico del giovane dopo la pausa estiva.

4. Il ricorso proposto nell’interesse di C.R. deve essere respinto per l’infondatezza, per taluni versi manifesta, degli argomenti giuridico-processuali che sostengono le configurate ragioni di censura.

4.1. Con riferimento al paradigma indiziario che attinge la posizione dell’indagato mal si comprendono i rilievi enunciati in ricorso sull’asserita discrasia della regola di giudizio adottata dal Tribunale, che – in luogo di dati accusatori suffraganti una "alta probabilità" (ex art. 273 c.p.p.) di commissione del reato contestato al C. – avrebbe espresso un giudizio di fondatezza dell’accusa in termini di certezza probatoria in base ai calzoni delineati dall’art. 192 c.p.p., propri del giudizio di merito ed estranei all’incidente cautelare. Ma, quale che sia il significato della singolare doglianza del ricorrente incentrata sulla perfino ovvia diversità concettuale tra indizi gravi rilevanti in sede cautelare (art. 273 c.p.p.) e prove in senso pieno influenti sul merito definitivo della regiudicanda (cfr. ex plurimis da ultimo:

Cass. Sez. 3, 14.4.2010 n. 17205, rv. 246995), atteso che (senza evocare il brocardo ubi maior minar cessat) ai fini della applicazione di una misura cautelare la rilevata sussistenza di una prova ed. diretta esclude la necessità di fare ricorso alla connotazione di "gravità" connessa alla prova logica costituente l’indizio, "stante il diverso e più soddisfacente grado di prova acquisito", l’impugnato provvedimento del Tribunale di Bologna è immune da censure.

Non fosse altro perchè si è espressamente fatto carico di vagliare l’alternativa ipotesi o ricostruzione della vicenda prospettata dal C. in sede difensiva, secondo cui lo stupefacente rinvenuto in suo possesso sarebbe stato destinato al solo suo personale consumo, in vista del quale si sarebbe precostituito una "scorta" di sostanza per il periodo delle vacanze estive. Tesi che il Tribunale, con lineare logicità aderente ai dati emersi dalle indagini, ha dimostrato essere priva di serio spessore in ragione: della consistenza quantitativa delle sostanze stupefacenti; della loro diversità qualitativa; del loro frazionamento in più porzioni;

della disponibilità da parte del C. di strumentazione atta a formare dosi droganti da porre in vendita; dell’incongruo trasporto in discoteca di tutte e tre le tipologie di droga in suo possesso (marijuana, hashish, ecstasy) ivi inclusa la droga da lui non consumata (ecstasy); delle dichiarazioni di un giovane presente nella discoteca raggiunta dal C. che ha riferito di aver ricevuto dall’indagato "tiri di spinello".

4.2. Privi di fondamento vanno giudicati anche i rilievi sulla adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare speciale delle prescrizioni D.P.R. n. 488 del 1988, ex art. 20 applicata dal Tribunale al ricorrente.

I giudici dell’appello cautelare hanno inscritto l’applicata e – per vero – poco afflittiva misura nell’ambito di una complessiva valutazione della personalità del minore e dei suoi referenti familiari e scolastici, come previsto dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 19 e art. 275 c.p.p., avuto riguardo alla rilevata sussistenza di esigenze di cautela volte a prevenire il pericolo di prosecuzione dell’attività criminosa da pare del C.. Pericolo concreto e valutato non in base al solo dato ponderale della droga detenuta dall’indagato (come erroneamente si sostiene nel ricorso), ma alla luce della ricostruita condotta del prevenuto e degli elementi avvaloranti la sua pregressa continuità temporale. In tale ambito valutativo il Tribunale ha esplicitamente preso in considerazione (evitando, appunto, di applicare una misura cautelare più afflittiva) dei coefficienti di inserimento familiare del giovane e della sua attività scolastica.

Al rigetto del ricorso non segue la condanna al pagamento delle spese processuali del ricorrente, ostandovi il suo stato di minore età (Cass. S.U., 31.5.2000 n. 15, Radulovic, rv. 216704). La cancelleria curerà, ai sensi dell’art. 28 reg. esec. c.p.p., gli incombenti informativi connessi alla esecutività dell’impugnata ordinanza del Tribunale di Bologna.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg.

esec. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013

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