Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2012) 18-03-2013, n. 12618

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. N.M. e No.Ha. ricorrono personalmente per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze in data 6-6-12, che ha rigettato l’appello proposto dagli imputati avverso l’ordinanza emessa, in data 6-4-12, dal Gip del Tribunale della stessa città, con la quale era stata respinta l’istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata ai ricorrenti per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, inerente alla detenzione di gr 21 di eroina, per cui vi era stata condanna in primo grado alla pena di anni 4, per il No., e di anni 4 e mesi 4 per il N..

2. I ricorrenti, con due ricorsi di analogo contenuto,deducono, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza ed erronea valutazione degli stessi. Il venditore dello stupefacente, M.M., aveva consegnato la droga a N., a No. e a D.S.E., ricevendo in cambio il denaro a suo tempo pattuito. Pertanto nessuna cessione di sostanza stupefacente vi era stata fra D.S., N. e No. poichè ognuno dei tre aveva acquistato lo stupefacente direttamente dal M.. Questa versione era stata fornita, in sede di confessione, anche dal M., al quale era stata trovata, in sede di perquisizione, la somma di Euro 525, di cui Euro 165 erano stati da lui ricevuti da parte degli imputati, come indicato dagli agenti operanti.

Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

3. Entrambi i ricorsi investono il tema dei gravi indizi di reità.

Orbene, risulta dal provvedimento impugnato che nei confronti di entrambi i ricorrenti è intervenuta condanna in primo grado.

Ciò preclude la rivalutazione della gravità degli indizi in sede di appello de libertate, poichè la situazione che si determina a seguito della sentenza di condanna, ancorchè non definitiva, è diversa da quella conseguente all’emissione del decreto di citazione a giudizio, con riferimento alla quale la Corte costituzionale, con sentenza n. 71 del 7-3-95, ha escluso l’effetto preclusivo. Infatti il principio dell’autonomia del procedimento incidentale de libertate rispetto a quello principale non può essere interpretato rigidamente, con il pericolo che vengano ad esistere due pronunce giurisdizionali sul tema della colpevolezza, l’una incidentale e di tipo prognostico, l’altra fondata sul pieno merito e suscettibile di passare in giudicato, tra loro contrastanti (Cass 9-4-97, Fazio, Glust. Pen. 1998, 3^, 643). Pertanto, come rilevato dalla Corte costituzionale, nella predetta sentenza, ove intervenga pronuncia di condanna, l’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza è da ritenere, in essa assorbito. In quest’ordine di idee, Cass 28-11-97, Giannone (Cass. pen. 1999, 1537) ha dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all’art. 111 Cost., comma 1 e art. 13 Cost., comma 2, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 292 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, anche dopo la sentenza di condanna, l’ordinanza che applichi una misura cautelare personale sia motivata con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Correttamente pertanto il giudice a quo non è entrato nel merito delle censure formulate al riguardo, nell’atto di appello, ritenendole irrilevanti.

4. I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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