Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2012) 18-03-2013, n. 12617

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. F.N., condannato, all’esito di giudizio abbreviato, con sentenza del 25-8-12, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 6000 di multa, per plurimi episodi di cessione di eroina, verificatisi nel febbraio-marzo 2012, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di L’Aquila in data 27-9-12, che, accogliendo l’appello del PM avverso il provvedimento con cui il GUP del Tribunale di Lanciano, in data 27-8-12, aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, ha ripristinato il regime intramurale.

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, contraddittorietà della motivazione, in quanto, appena prima del dispositivo, che è di annullamento, si legge invece "il provvedimento impugnato va confermato".

2.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art. 310 c.p.p., comma 1, stante la mancanza di specifici motivi, in quanto il PM ha sostanzialmente riprodotto nell’appello cautelare i motivi a sostegno dell’appello avverso la sentenza di merito, che ineriscono alla ravvisabilità dell’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, alla concessione delle attenuanti generiche, al giudizio di bilanciamento ed alla determinazione della pena. Il Tribunale della libertà, non possedendo alcun potere di riforma della sentenza di merito, avrebbe pertanto dovuto respingere l’appello della pubblica accusa.

2.2. Con il terzo motivo, si deduce omessa motivazione circa la pericolosità dell’indagato, che risulta invece fortemente ridimensionata, alla luce della sentenza di primo grado, che ha ritenuto il F. colpevole soltanto di sette episodi di cessione, commessi in un arco di tempo di dieci giorni, rispetto ai ventuno contestati, riconoscendo trattarsi di un’attività di spaccio modestissima, consistente in qualche dose di eroina appena.

La sostanza sequestrata ammonta infatti ad appena gr 1,7813, con un principio attivo di appena l’8,50%. Non è stato inoltre tenuto conto dei 4 mesi di custodia cautelare subita, della confessione resa dall’imputato e dell’esperimento di un percorso di recupero, con autorizzazione a recarsi tutti i giorni al Sert.

Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

3. L’analisi prenderà le mosse dal terzo motivo di ricorso, che è fondato. Al riguardo, occorre osservare che, sia nel giudizio di merito che in sede cautelare, il giudice di appello che si pronunci in senso diametralmente opposto rispetto alla decisione di primo grado, ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio ragionamento alternativo e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima pronuncia, dando conto, in modo rigoroso, delle ragioni dell’incompletezza o incoerenza dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato, sì da giustificare adeguatamente la riforma di quest’ultimo (Sez, un. 12-7-2005, Mannino, Cass. pen. 2005, 3732).

Il Tribunale non può dunque ignorare le argomentazioni del Gip ma deve rivalutarle e motivare, in modo pregnante, circa la loro non condivisibilità (Cass 13-11-1992, Ferlin, Giur. It. 1994, 2, 16).

Nel caso di specie, il Tribunale non si è attenuto a tali principi.

Dalla motivazione dell’ordinanza impugnata emerge infatti che il giudice a quo si è riferito, in modo generico, al tempo trascorso in detenzione, alla condanna per numerosi capi di imputazione, al numero degli episodi per i quali si procede e ai precedenti penali, senza nulla specificare in ordine ad alcuno di tali profili e soprattutto senza prendere minimamente in esame le argomentazioni formulate dal Gip e quindi senza confutarle. 4. Sotto altro profilo, devesi rilevare come, in tema di ravvisabilità delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), il giudice abbia l’obbligo di individuare in modo puntuale e dettagliato gli elementi atti a denotare l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa (Cass 24-5-’96, Aloè, C.E.D. Cass. n. 205306), con esclusione di ogni presunzione o congettura (Cass 19-9-95, Lorenzetti, Cass. pen. 1997, 459). E’ inoltre tenuto a specificare i termini dell’attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati, e cioè la disponibilità di mezzi e la possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11- 1997, Filippi, C.E.D. Cass. n. 209876; Cass. 9-6-1995, Biancato, C.E.D. Cass. n. 202259). Deve infine indicare le ragioni per le quali eventuali misure gradate vengano ritenute inidonee allo scopo e non proporzionate all’entità e gravità dei fatti di reato (Cass. 21.7.92, Gardino, C.E.D. cass. n. 191652; Cass. 26.5.94, Montaperto, C.E.D. Cass. n. 199030). Dalla motivazione del giudice a quo non emerge un’approfondita analisi in tal senso, ragion per cui si configura in termini apodittici l’affermazione secondo la quale l’unica misura idonea è quella della custodia in carcere, considerato anche che il Tribunale ha dato atto che, per diversi capi d’imputazione, l’imputato è stato assolto e che, laddove vi è stata condanna, sembrerebbe essergli stata concessa l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

5. L’accoglimento del terzo motivo rende ultronea l’analisi dei primi due, dovendosi comunque rilevare come la frase "il provvedimento impugnato va quindi confermato" costituisca un semplice refuso, del tutto inidoneo ad incidere sulla comprensione dell’ordinanza o a determinare un’effettiva contraddizione tra la motivazione, il cui significato è del tutto univoco, e il dispositivo, che è in perfetta sintonia con le argomentazioni di cui alla parte motiva.

6. Le considerazioni di cui ai par. 3 e 4 impongono un annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale dell’Aquila, che si atterrà ai principi di diritto ivi esposti.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale del L’Aquila.

Così deciso in Roma, nella Udienza, il 10 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013

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