Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2012) 18-03-2013, n. 12614

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 15 giugno 2012 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di riesame proposta da A. G. avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere nei suoi confronti emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Palmi il 25 maggio 2012 in relazione ai reati di detenzione illegale di sostanze stupefacenti e di ricettazione e detenzione illegale di munizioni e di armi comuni da sparo clandestine (capi sub A), B), C) e D) dell’imputazione provvisoria), accertati in (OMISSIS).

2. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione il difensore di A. G., deducendo un unico motivo di doglianza incentrato sulla violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 273 c.p.p., ed al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, art. 81 c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 23, comma 3, artt. 648 e 697 c.p., non avendo l’impugnata ordinanza fatto buon governo dei principi di diritto in tema di gravi indizi che legittimano l’applicazione di una misura cautelare personale, tenuto conto, in particolare: a) dell’attività di autista quotidianamente svolta dal ricorrente; b) della conseguente impossibilità di attendere alla custodia del materiale rinvenuto dagli operanti; c) del fatto che la titolarità dell’autovettura ("Alfa 166") in prossimità della quale era stata rinvenuta parte dello stupefacente era da attribuire ad altra persona; d) del fatto che, all’esito dell’indagine, sarebbero emersi, semmai, elementi di (eventuale) responsabilità maggiormente qualificati a carico di terzi rimasti indenni, ovvero di altri soggetti allo stato non attinti da misure cautelari, pur avendo avuto costoro un contatto più o meno diretto con gli oggetti sottoposti a sequestro (rinvenuti, peraltro, abbandonati nei pressi di alcuni terreni concessi in fitto dal Comune di (OMISSIS) alla madre del ricorrente).
Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato.

4. La gravità del panorama indiziario evocato a sostegno della misura, e scrutinato in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, deve ritenersi congruamente sostenuta dall’apparato motivazionale su cui si radica l’impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica ed esaustiva, delle ragioni che giustificano l’epilogo del relativo percorso decisorio.

Entro tale prospettiva, l’impugnata ordinanza ha fatto buon governo del quadro dei principi che regolano la materia, ponendo specificamente in evidenza come il ricorrente avesse la materiale disponibilità del terreno ove sono state rinvenute, occultate in vari nascondigli, sia le armi che la sostanza stupefacente oggetto delle contestazioni provvisorie enucleate in sede cautelare.

A tale riguardo, inoltre, il Tribunale del riesame ha dato conto delle obiezioni sollevate dalla difesa, disattendendone la rilevanza attraverso congrue e lineari sequenze motivazionali, allorquando ne ha posto criticamente a raffronto le implicazioni con i tempi e le modalità del comportamento tenuto, proprio nell’imminenza delle operazioni di perquisizione avviate dalle forze di P.G., da alcuni familiari del ricorrente, i cui spostamenti sul terreno sono stati ritenuti indicativi del fatto che essi erano a conoscenza di quanto il ricorrente illecitamente vi custodiva.

Ulteriori elementi di conferma della solidità del quadro indiziario sono stati poi, rispettivamente, individuati nelle modalità di confezionamento e conservazione della sostanza stupefacente e delle armi sottoposte a sequestro, oltre che nel succedersi delle impronte lasciate sul terreno bagnato da uno dei familiari del ricorrente, il cui movimento sull’area territoriale de qua gli organi investigativi avevano modo di seguire ed osservare, ricostruendone il percorso che veniva ad interrompersi proprio in corrispondenza del luogo ove sono state poi rinvenute le armi oggetto della contestazione cautelare.

5. A fronte di un congruo ed esaustivo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo linearmente sviluppato dal Tribunale, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva sull’apprezzamento di profili di merito già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, e la cui rivalutazione, evidentemente, non è sottoponibile al giudizio di questa Corte.

6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..

La Cancelleria provvedere a all’espletamento degli incombenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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