Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2012) 01-03-2013, n. 10052

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. A.F. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 17-9-12, che ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Latina il 14-8-12, in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 110 e 73, relativamente al concorso nella coltivazione di una estesa piantagione di canapa indiana, composta di oltre 1500 piante e di innumerevoli vasetti, scoperta su un terreno agricolo in uso a F.A., in (OMISSIS), da cui è risultato ricavabile un quantitativo di oltre 3,6 chilogrammi di mariuana, pari complessivamente a 371.088 dosi medie d’uso. Reato commesso in (OMISSIS).

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione dell’art. 273 c.p.p., art. 125 c.p.p., n. 3, art. 309 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di reità nonchè violazione del diritto di difesa. Il riconoscimento fotografico operato dai Carabinieri, che, a distanza di 5 giorni, hanno riconosciuto nell’ A. l’individuo da loro notato lavorare presso la piantagione, non è attendibile poichè i militari, che espressamente hanno riferito di essersi appostati ad una certa distanza dai luoghi, non avevano descritto, nell’annotazione di servizio, alcun connotato fisico del soggetto da loro visto nè hanno visualizzato le targhe delle due autovetture notate sul posto; nè sono stati in grado di affermare o negare con certezza che un altro soggetto, giunto in loco con una Fiat 500 bianca, fosse una persona già da loro conosciuta. Al riguardo, il discorso motivazionale del giudice a quo non fornisce alcuna spiegazione. Sotto altro profilo, la motivazione è viziata nella parte in cui sostiene la compartecipazione dell’indagato alla coltivazione, limitandosi il tribunale a rilevare che, in una occasione, il 4-8-12, l’ A. avrebbe spostato bidoni e vasi dal contenuto ignoto e sarebbe entrato ed uscito dalle serre e dai locali, senza che sia stato visto piantare, concimare od annaffiare.

Ancor minore valenza dimostrativa presenta la circostanza inerente alla telefonata nella quale il F. riferiva di essere stato fermato dai Carabinieri, non essendo essa indicativa di una compartecipazione del ricorrente nell’attività di coltivazione nè assumendo il significato di un avviso ad un complice. Considerazioni non dissimili valgono per le annotazioni, contenute nelle agende in sequestro, di quantità e cifre a nome di " Fr." di "F" poichè si tratta di indicazioni estremamente generiche, non univocamente riferibili a un soggetto di nome F. e meno che meno al ricorrente.

2.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. poichè l’indagato è incensurato e ai coindagati, coltivatori materiali a tempo pieno mentre l’ A. è stato notato sui luoghi una sola volta, è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla p.g. Il tribunale del riesame non è neanche in grado di escludere una marginalità dell’apporto concorsuale dato dell’imputato e tuttavia afferma la necessità della misura di rigore, in modo del tutto contraddittorio. Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

3. Il primo motivo di ricorso è infondato. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorchè, come nel caso in disamina, sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e al limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d’impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall’art. 292 c.p.p. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo.

La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dal citato articolo, che si ispira al modulo di cui all’art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorchè l’asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova nè risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell’indispensabile solidità (Cass., Sez. un. 22-3- 2000, Audino, Cass. pen. 2000, 2231).

Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che l’ A. è stato riconosciuto con certezza dagli Operanti. Egli è stato notato, in una sola occasione ma nell’arco di pochi giorni,mentre era impegnato in lavori di accudimento della piantagione. Ciò segnala un evidente contributo fattivo, da parte dell’indagato, all’attività di coltivazione delle piante di sostanza stupefacente. Il riconoscimento da parte della polizia giudiziaria – sottolinea il Tribunale – si salda, sul piano indiziario, alla strana telefonata intercorsa fra l’ A. e F.R., al momento dell’arresto. L’unica frase pronunciata da quest’ultimo, nella circostanza, ha il chiaro significato di un avvertimento al complice. Sarebbe altrimenti del tutto inspiegabile, anche perchè seguita dall’immediata chiusura della comunicazione. Oltre a ciò, il Tribunale evidenzia il rinvenimento di annotazioni contenenti quantità e cifre a nome di " Fr." "F" e dunque riferibili ad un soggetto di nome F.. Il giudice a quo rileva infine la scarsa plausibilità delle giustificazioni fornite dall’interessato, il quale, nell’interrogatorio di garanzia, non ha negato di conoscere i coindagati ma ha affermato di essersi recato altre volte presso la piantagione per acquistare piante ma senza poter accedere alle serre:

prospettazione del tutto inverosimile poichè di norma le piante vengono viste e scelte dall’acquirente. In ogni caso – precisa il Tribunale – non risulta che fossero coltivati in loco altri tipi di vegetali. Come si vede, dalle cadenze motivazionali dell’ordinanza impugnata è enuclearle una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell’ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. D’altronde,in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria vantazione del fatto a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se, come nel caso in disamina, questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. un. 13-12-95 Clarke, rv 203428).

4. E’ fondato invece il secondo motivo di ricorso. La valutazione delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è insindacabile in cassazione (Cass. 2-8-1996, Colucci, Nuovo dir. 1997, 316). Orbene, il giudice di merito, laddove ravvisi, come nel caso in disamina, il pericolo di recidiva specifica, è tenuto ad individuare in modo puntuale e dettagliato gli elementi atti a denotare l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta (Cass. 24-5- ’96, Aloè, C.E.D. Cass. n. 205306); con esclusione di ogni presunzione o congettura (Cass. 19-9-95, Lorenzetti, Cass. pen. 1997, 459) e specificando i termini dell’attuale ed effettiva potenzialità di commettere determinati reati e cioè la disponibilità di mezzi e la possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11- 1997, Filippi, C.E.D. Cass. n. 209876; Cass. 9-6-1995, Biancato, C.E.D. Cass. n. 202259). Tali connotazioni non sono riscontrabili nella motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi il giudice a quo ad un generico richiamo alla natura e alle concrete modalità dei fatti, alla dimensione organizzata e al livello ragguardevole dell’illecita attività, stabilmente impiantata (anche in vista dell’accertamento della destinazione dei rilevanti quantitativi di stupefacente coltivati), senza nulla aggiungere in ordine allo spessore criminale delle specifiche condotte addebitabili, nel contesto dell’attività delittuosa, all’indagato, che, come in precedenza rilevato, risulta, allo stato, essere essenzialmente un addetto ad operazioni materiali di coltivazione delle piante. Ancor meno il Tribunale si sofferma sulle connotazioni criminologiche della personalità dell’ A., di cui viceversa il giudice a quo rappresenta l’incensuratezza. Anche in merito alle valutazioni che si situano nell’ottica delineata dall’art. 275 c.p.p., occorre osservare come il giudice a quo apoditticamente affermi che la misura adottata sia l’unica adeguata a precludere la libertà di movimento e i contatti, anche a distanza, strumentali alla prosecuzione dell’attività criminosa e dunque a garantire le esigenze di cautela in concreto sussistenti, la cui salvaguardia non può rimanere affidata a misure di autotutela, con controlli sporadici. Trattasi di impianto motivazionale inidoneo a supportare adeguatamente la statuizione inerente alla conferma della misura di rigore poichè l’indagine che il giudice deve compiere per accertare l’adeguatezza di misure gradate, presuppone una precisa focalizzazione dell’intensità delle esigenze cautelari da soddisfare e indicazione delle ragioni per le quali misure diverse da quella intramurale vengano ritenute inidonee allo scopo e non proporzionate all’entità e gravità dei fatti di reato (Cass. 21-7-92, Gardino, C.E.D. cass. n. 191652; Cass. 26-5-94, Montaperto, C.E.D. Cass. n. 199030). In aporetici si configura infine l’asserto cui il ruolo assunto dall’indagato nel contesto dell’illecita attività in disamina, pur essendo ancora da chiarire, non possa essere considerato marginale, non indicando il giudice alcun elemento che, sia pure allo stato degli atti, autorizzi tale ultima conclusione. L’apparato giustificativo del provvedimento impugnato non può dunque considerarsi aderente alle linee concettuali in tema di motivazione del provvedimento cautelare, appena richiamate.

5. Il provvedimento impugnato va dunque annullato con rinvio al Tribunale di Roma, nella parte relativa alle esigenze cautelari. Il ricorso va rigettato nel resto, siccome infondato. Vanno inoltre effettuati gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma-1/ter.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2013

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