T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 315

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, A.A.C. s.r.l., società che espleta attività di assistenza a terra (c.d. handling) presso la C.S.dell’aeroporto di Roma Fiumicino, cui ha fatto accesso all’esito di apposita procedura di evidenza pubblica indetta dal gestore aeroportuale (AdR s.p.a.), con ricorso n. 3457/09 R.G. ha impugnato l’ordine di servizio n. 12 del 6 marzo 2009 con cui l’Agenzia delle Dogane, Ufficio di Roma 2, ha stabilito che le merci in entrata non comunitarie possano essere trasportate nei depositi doganali e nei magazzini di temporanea custodia esterni, senza transitare per il deposito franco della C. C., e l’autorizzazione asseritamente rilasciata in data 20 marzo 2009 alla società T. s.r.l. per l’inoltro diretto delle merci nel deposito doganale di questa, sito al di fuori del sedime aeroportuale.
In esito all’accesso agli atti, poi, con motivi aggiunti, avendo rilevato l’insussistenza di qualsivoglia provvedimento assentivo, rilasciato in favore di T. srl in base all’ordine di servizio n. 12/2009, ha contestato la legittimità dell’autorizzazione, comunque rilasciata, alla gestione di servizi di handling, da parte della medesima società, presso un magazzino di temporanea custodia al di fuori della C. C..
Attraverso l’articolazione di diverse censure di legittimità, assume in sostanza la ricorrente che i servizi handling merci di cui al punto 4 dell’allegato A del d.lgs. 18/99 possano essere svolti soltanto all’interno dell’edificio C. sito all’interno di C. C., considerato anche che ai fini dell’assegnazione degli spazi ivi disponibili è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica.
Si sono costituiti in giudizio gli enti intimati e i contro interessati per resistere al gravame.
In particolare la società T. ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso per difetto di legittimazione processuale dell’amministratore delegato della A. srl, difetto di legittimazione ad agire ed interesse al ricorso, tardività dell’impugnazione.
Con successivo ricorso n. 3889/09 RG, la ricorrente ha poi impugnato le note del Direttore Aeroportuale ENAC di Roma Fiumicino, indicate in epigrafe, con le quali sarebbero state avallate le determinazioni assunte in favore della società T. dall’Agenzia delle Dogane, ufficio di Roma 2 e il nulla osta del 20.3.2009, avente ad oggetto "Inizio attività handling C. A.C."; con motivi aggiunti è stata inoltre impugnata l’ordinanza della direzione aeroportuale dell’ENAC, n. 5/2009, che ha imposto ad A.D.R. AdR spa di consentire la fuoruscita delle merci prese in carico dalla T. attraverso il sistema ETV.
Con le censure spiegate la ricorrente ha lamentato l’illegittimità degli atti impugnati, ulteriormente ribadendo che, per il quadro giuridico di riferimento e per le esigenze di sicurezza, la fuoruscita delle merci dal sedime aeroportuale non può avvenire se non dopo che i prestatori autorizzati abbiano espletato le formalità doganali di handling e le altre attività di assistenza a terra necessarie all’interno della C. C..
Si sono costituiti anche nel secondo giudizio gli enti intimati ed i contro interessati.
Con ordinanza n. 1170 del 27 luglio 2010 il Tribunale, riuniti i ricorsi per ragioni di connessione, ha disposto verificazione volta ad acquisire elementi di fatto e documentali sulle attività di handling svolte dalla ricorrente e dalla contro interessata società T., affidando l’incarico al Direttore Generale dell’ENAC.
Alla pubblica udienza del giorno 17 dicembre 2010 la causa è stata rimessa in decisione.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente il Collegio prende in esame le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla contro interessata T. e ne rileva l’infondatezza.
Si eccepisce in primo luogo che il dott. P., amministratore delegato di A.A.C. srl, sarebbe privo del potere di rappresentanza processuale della ricorrente.
L’assunto è destituito di fondamento, visti l’art. 26 dello statuto della società ricorrente ed il certificato della Camera di Commercio, richiamato dalla ricorrente, dai quali risulta che il potere di rappresentanza legale ed in giudizio della società stessa spetta anche a ciascuno degli amministratori delegati e non soltanto al presidente del Consiglio di amministrazione.
Si eccepisce ancora il difetto di legittimazione ad agire e di interesse all’impugnazione in capo alla ricorrente, in quanto A. svolgerebbe un’attività parzialmente differente da quella di T., erogando unicamente attività di movimentazione merce e non anche di gestione del deposito doganale.
In realtà, la ricorrente contesta proprio la legittimità di provvedimenti con i quali verrebbe consentito alla società contro interessata lo svolgimento di attività di handling al di fuori del sedime aeroportuale, intendendo così tutelare da indebita concorrenza il ruolo operativo espletato in seno a C.S.in base a subconcessione conseguita in esito a procedura di evidenza pubblica; inoltre, come risulterà dalla disamina del merito delle censure, l’attività di T., consentita con i provvedimenti impugnati, non si risolve in mera attività di gestione di depositi doganali ma presenta elementi che ne consentono sotto diversi profili l’assimilazione all’attività c.d. di handling.
Si eccepisce infine l’inammissibilità dell’impugnazione rivolta, con il ricorso n. 3547/09 avverso la presunta autorizzazione di cui all’atto dell’Agenzia delle Dogane Roma 2 del 20.3.2009, considerato che l’autorizzazione sarebbe in realtà già stata rilasciata a T. con provvedimento del 18.6.2008 non impugnato tempestivamente.
Gli estremi e il contenuto del provvedimento autorizzatorio in favore di T., però, sono stati puntualmente conosciuti dalla ricorrente soltanto in esito ad accesso agli atti, e detto provvedimento è stato successivamente impugnato con motivi aggiunti; mentre la contro interessata non ha fornito elementi sufficienti a provarne la piena conoscenza da parte dell’interessata in data precedente, cosicchè anche la relativa eccezione di improcedibilità dell’impugnazione proposta con motivi aggiunti deve essere disattesa.
2. Venendo quindi al merito del giudizio, per una completa e corretta disamina delle censure proposte con i ricorsi in trattazione occorre procedere, brevemente, alla ricostruzione del quadro normativo in materia di "handling" delle merci.
L’art. 705 cod. nav. al primo comma stabilisce che " il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell’ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati…", mentre al secondo comma individua, fra i vari compiti specificamente assegnati al gestore, per quel che qui interessa, il compito di assicurare agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, di cui all’art. 706, fornendoli direttamente o coordinando l’attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione, e il compito di assicurare i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti.
In linea con le norme del codice sopra richiamate, sia l’art. 3 comma 3 del d.lgs. n. 18/99, che la Convenzione n. 2820/74 ribadiscono la competenza dell’ente di gestione dell’aeroporto di fornire, direttamente o coordinando l’attività di terzi, i necessari servizi di assistenza a terra delle merci.
La precisa individuazione dei servizi di handling è poi contenuta nel decreto legislativo 13 gennaio 1999 n. 18, emanato in attuazione della direttiva n. 96/67/CE, che ha peraltro inteso garantire l’attuazione del principio della libertà di concorrenza nel settore.
In particolare, in base al punto 4.1, allegato A al citato decreto legislativo, intitolato "Elenco dei servizi di assistenza a terra", le attività di handling consistono, per le merci esportate, importate o in transito, nella loro movimentazione fisica, nel trattamento dei relativi documenti, nell’espletamento delle relative formalità doganali e nell’adozione di tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze.
I soggetti abilitati ai servizi di assistenza a terra delle merci sono soltanto i prestatori del servizio, c.d. handlers, autorizzati dall’ENAC, in possesso dei requisiti di cui alla Circolare APT 02° del 25.1.2007.
Ancora, l’art. 11 del d.lgs. 18/99, pur nell’ottica dell’apertura al libero mercato dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, prevede che, nel caso di limitazioni collegate ad esigenze di sicurezza o alla capacità o spazio disponibile nell’aeroporto, il numero dei prestatori dei servizi può essere soggetto a limitazioni, ed in tal caso l’ente di gestione deve indire una selezione ad evidenza pubblica che consenta la verifica anche di tutti i requisiti previsti dal successivo art. 13.
3. Ciò premesso, osserva il Collegio che la prima questione controversa in giudizio ha riguardato la natura delle attività svolte effettivamente dalla società T., e comunque assentite con i provvedimenti oggetto di impugnazione, dovendosi stabilire se, come ritenuto da quest’ultima società, si tratti soltanto di attività doganali, strictu sensu intese, in quanto tali espletabili anche al di fuori del sedime aeroportuale, e perciò non assimilabili alle attività di handling svolte dalla ricorrente all’interno dell’edificio C., ovvero se si tratti in buona sostanza proprio delle stesse attività di handling previste e disciplinate dal d.lgs. n. 18/99, allegato A, p.to 4.1 e che assumono natura preliminare rispetto alle attività doganali di sdoganamento della merce o di inoltro presso altra destinazione doganale quando si tratti merce in regime di transito esterno.
Sul punto il Collegio, attesa la contraddittorietà degli elementi di fatto allegati dalle parti, ha ritenuto necessario disporre verificazione allo scopo di acquisire ulteriori elementi di cognizione di fatto e documentale, conferendo incarico al Direttore Generale dell’ENAC.
Dalla verificazione è emerso in modo inconfutabile che le attività di handling che, ai sensi della disposizione sopra richiamata, consistono, per le merci esportate, importate o in transito, nella loro movimentazione fisica, nel trattamento dei relativi documenti, nell’espletamento delle relative formalità doganali e nell’adozione di tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze, sono svolte parimenti da entrambe le società, quali soggetti in possesso di certificato di prestatore di servizio a terra rilasciato da ENAC per l’espletamento delle attività di cui al punto 4.1 dell’allegato A del d. lgs. 18/99; con la sola differenza che, mentre la ricorrente ha conseguito l’autorizzazione alla gestione di un magazzino franco che consente di trattenere la merce anche a tempo indeterminato, T. è autorizzata soltanto alla gestione di un magazzino di temporanea custodia, dove la merce può essere custodita per un tempo non superiore ai venti giorni.
E’ inoltre emerso che tutte le attività di handling preliminari rispetto alla conservazione nei magazzini (ivi compresi tutti i prescritti controlli), mentre vengono svolte dalla ricorrente all’interno dell’edificio C. in spazi di sua esclusiva disponibilità per effetto della sub concessione disposta in suo favore da A.D.R., vengono invece svolte da T. presso gli spazi comuni esterni a C.S.(stalli centrali destinati a sosta dei mezzi di trasporto, insistenti sul piazzale antistante l’edificio C. dove si trova il deposito franco gestito da A.), in parte presso l’infrastruttura centralizzata e in parte negli spazi di uso comune centralizzata, in parte nell’area antistante la rulliera e in parte presso il suo magazzino di temporanea custodia posto all’esterno del sedime aeroportuale.
4. Una volta chiarito che entrambe le società svolgono attività di handling – intendendosi per tali, si ribadisce, tutte le attività, anche di tipo doganale, e i controlli connessi alla movimentazione e all’assistenza a terra delle merci, secondo il disposto del punto 4.1 dell’allegato A al d. lgs. 18/99 – e che, mentre la ricorrente svolge detta attività in seno alla C.S.presso spazi acquisiti in sub concessione dalla società di gestione aeroportuale, la soc. T. svolge la medesima attività in parte all’interno del sedime aeroportuale, presso spazi comuni, e in parte al di fuori del sedime, presso un magazzino di temporanea custodia, ai fini della definizione del giudizio occorre stabilire secondo il seguente ordine logico:
a) se, in primo luogo, sia legittimo l’espletamento di attività di handling fuori dal sedime aeroportuale, sia pure in misura soltanto parziale;
b) se, in seno al sedime aeroportuale, detta attività possa essere consentita soltanto all’interno di spazi appositi, di cui il prestatore del servizio abbia la disponibilità esclusiva in regime di concessione, ovvero possa essere svolta anche in spazi comuni.
4.a) Con l’ordine di servizio n. 12/2009, oggetto di gravame, è in sostanza stata introdotta una procedura che consente ai prestatori di servizi di assistenza a terra, autorizzati alla gestione di un deposito doganale fuori dal sedime dell’aeroporto (come appunto T.), di essere autorizzati allo svolgimento in loco anche di attività di handling. L’assunto trova conferma negli accertamenti espletati dall’organo incaricato della verificazione, dai quali è emerso che, in virtù di autorizzazione assentita in applicazione del predetto ordine di servizio, T. svolge attività di handling anche presso il deposito di temporanea custodia delle merci del quale ha la gestione al di fuori del sedime dell’aeroporto, a dispetto di quanto invece attestato dall’Agenzia delle Dogane (secondo la quale le attività di handling sarebbero svolte da T. solo all’interno del sedime).
E nondimeno, ritiene Enac, organo incaricato della verificazione, che le attività di handling possano comunque essere svolte anche presso strutture esterne al sedime aeroportuale, nella misura in cui si tratti di strutture autorizzate dalle Dogane e che consentano l’espletamento della fase di sdoganamento o transito delle merci e di adozione delle eventuali misure conservative.
La tesi, però, non può essere condivisa dal Collegio in quanto fondata su interpretazione deduttiva di una circolare ENAC, emanata in data 25.1.2007, con la quale, ai fini del rilascio del certificato di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza a terra, si richiede agli interessati di dichiarare i locali e le aree di cui abbiano la disponibilità all’interno o all’esterno del sedime dell’aeroporto, dalla quale emergerebbe appunto la possibilità che l’attività di assistenza a terra possa essere svolta in parte anche presso locali esterni all’aeroporto.
A fronte di tale riferimento interpretativo, esistono infatti indicazioni normative più pregnanti nel senso, ipotizzato dalla ricorrente in giudizio, per cui in ragione delle esigenze doganali e della sicurezza le attività formali di handling debbano essere svolte all’interno del sedime aeroportuale.
Innanzi tutto va ricordato che l’assistenza a terra è, in forza del disposto di cui all’art. 705 secondo comma del codice della navigazione, attività di competenza del gestore aeroportuale, che deve garantire agli utenti i relativi servizi o fornendoli direttamente, o coordinando e controllando l’attività di terzi soggetti idonei; analogamente, in base alla stessa norma, compete sempre al gestore aeroportuale lo svolgimento dei controlli di sicurezza sulle merci (anch’essa attività di handling).
La società A.D.R. dunque garantisce la gestione dei predetti servizi, anche in base a quanto espressamente stabilito dalla Convenzione n. 2820/74.
Emerge già, quindi, una caratterizzazione normativa dei servizi di handling tipicamente come attività aeroportuale, visto che le competenze dell’ente gestore dell’aeroporto non possono che intendersi riferite e, quindi, essere svolte nelle aree oggetto della concessione di gestione (il sedime aeroportuale).
L’art. 2 lett. e) del d.lgs. n. 18/99 poi, in maniera più esplicita, precisa che il servizio di assistenza a terra è svolto in aeroporto, in senso analogo a quanto già previsto dalla direttiva n. 96/67/CE; mentre l’art. 3 comma 3 stabilisce che l’ente di gestione assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei servizi di assistenza a terra e l’art. 4 punto 2 chiarisce ulteriormente che il servizio di assistenza merci è prestato tra l’aerostazione e l’aeromobile.
Le indicazioni normative, nel senso della localizzazione delle attività di handling all’interno dell’aeroporto, peraltro, risultano logicamente coerenti con le caratteristiche ontologiche del servizio e con la necessità di garantire le esigenze di sicurezza tipicamente sottese alla sua erogazione con riguardo alle merci oggetto di trasporto aereo in vista del loro sdoganamento o del loro transito.
In questo senso, del resto, si è espressa anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, con provvedimento n. 19020 del 23.10.2008, ha chiarito che le attività di assistenza a terra devono necessariamente essere svolte all’interno del sedime aeroportuale; precisando addirittura che alcune di esse, e cioè gli adempimenti doganali e di sicurezza, debbano essere svolte in aree prospicienti le piste.
Gli atti impugnati, nella misura in cui comportano anche solo la possibilità che l’handler T., possa svolgere attività di handling, diversa rispetto all’attività doganale in senso stretto, al di fuori del sedime aeroportuale, sono per ciò stesso illegittimi.
Né può essere sufficiente – ad escludere l’illegittimità delle autorizzazioni specificamente rilasciate alla contro interessata – rilevare in punto di fatto che tutte le attività di movimentazione e i controlli di sicurezza vengano svolti dalla stessa T. all’interno dell’aeroporto, in spazi comuni, considerato che, per esempio, come espressamente indicato dall’organo verificatore, per l’effettuazione dei controlli sui prodotti destinati al consumo umano, non esistono nella C.S.spazi comuni o strutture utilizzabili da tutti gli handlers (al punto che T. ha dovuto dichiarare, sempre in punto di mero fatto, di svolgere attività di handling merci allo stato solo per il vettore A.C. che non trasporterebbe tale tipo di merci); e considerato soprattutto che gli atti di assenso impugnati sono stati rilasciati senza alcun limite o condizione (in disparte il fatto che, secondo la citata determina dell’AGCM, anche le formalità doganali di handling dovrebbero comunque essere svolte all’interno dell’aeroporto).
4.b) Da quanto sopra esposto emerge però, in via di logica consequenzialità, che, per lo meno alcune attività di handling non possano che essere consentite se non in aree specificamente predisposte ed attrezzate a garanzia delle finalità di controllo e sicurezza cui esse sono preordinate.
Come rilevato dall’organo verificatore, ad esempio, i controlli di sicurezza sulle merci destinate al consumo umano necessitano di specifiche strutture non presenti nelle aree comuni dell’aeroporto di Roma Fiumicino e che quindi, debbono essere nella specifica ed esclusiva disponibilità del prestatore dei servizi di handling.
Allo stesso modo i controlli sanitari su animali vivi necessitano di strutture appositamente attrezzate.
E tuttavia, al di là della concreta situazione fattuale dell’Aeroporto di Fiumicino, in via generale non può essere definitivamente ed univocamente stabilito che ogni attività di handling possa essere svolta in aree aeroportuali comuni, ovvero debba essere svolta in aree nella esclusiva disponibilità del prestatore del servizio a titolo di sub concessione dal gestore aeroportuale: sebbene, secondo sufficiente approssimazione logica, per lo meno per alcune di esse, come detto, le sottese esigenze di funzionalità e sicurezza facciano propendere per la seconda opzione.
Ciò detto, e con specifico riferimento alla situazione dell’aeroporto di Roma Fiumicino, va detto che le attività di handling vengono svolte prevalentemente all’interno di una struttura ad hoc destinata e denominata C. C., fornita di spazi e strutture tipicamente funzionali all’ottimale perseguimento delle finalità proprie dell’handling.
Come chiarito dalla verificazione, la struttura venne progettata inizialmente in vista dello svolgimento diretto di tutte le attività da parte dell’ente gestore dell’aeroporto (AdR) come unico operatore di handling; a seguito della liberalizzazione del settore, voluta dalla normativa comunitaria e nazionale sopra rammentata, A.D.R. ha proceduto, attraverso il ricorso a procedure di evidenza pubblica, ad ammettere all’utilizzo delle strutture della C.S.una pluralità di prestatori del servizio di handling autorizzati, in base ad apposite sub concessioni.
Allo stato, dunque, operano all’interno della struttura, oltre ad A., a seguito di acquisto da parte di quest’ultima della società controllata da Adr, C.M. spa, (la prima procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio andò infatti deserta), F.I. s.p.a. (a seguito di aggiudicazione della seconda gara indetta) e A.C. (a seguito di uno spostamento dall’originaria sede di svolgimento delle proprie attività di handling in autoproduzione), ciascuna delle quali con la disponibilità esclusiva di parte delle strutture in base ad un regime tipicamente concessorio.
La soluzione adottata dall’ente gestore dell’aeroporto, di una suddivisione delle aree e delle strutture disponibili presso la C.S.fra i diversi handlers autorizzati, selezionati secondo procedure di evidenza pubblica, se da un lato risponde, evidentemente alla ritenuta opportunità, sul piano funzionale, di concentrazione in aree e strutture appositamente dedicate delle attività di handling delle merci, dall’altro lato è servita a garantire l’effettività del principio concorrenziale nel settore de quo.
La scelta di A.D.R., peraltro, è perfettamente in linea con quanto disposto dall’art. 11 del d. lgs. 18/99 che, come sopra ricordato, pur nell’ottica dell’apertura al libero mercato dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, prevede che, nel caso di limitazioni collegate ad esigenze di sicurezza o alla capacità o spazio disponibile nell’aeroporto, il numero dei prestatori dei servizi può essere soggetto a limitazioni, ed in tal caso l’ente di gestione deve indire una selezione ad evidenza pubblica che consenta la verifica anche di tutti i requisiti previsti dal successivo art. 13.
Ciò detto allora, appare al Collegio che, ove anche sia astrattamente ipotizzabile lo svolgimento di alcune attività di handling (non di tutte, come sopra rilevato) presso aree comuni, non oggetto di sub concessione, esterne o interne rispetto a C. C., o infrastrutture centralizzate, una simile soluzione contraddica la scelta organizzativa e funzionale adottata dall’ente gestore dell’aeroporto di Roma Fiumicino (attraverso la realizzazione e la gestione in regime di sub concessione di strutture appositamente dedicate all’attività di handling), che rimane il soggetto direttamente investito dalla normativa della relativa competenza, introducendo elementi discordanti rispetto al sistema di gestione del settore voluto da AdR (e ribadito da AdR nella nota del 27 febbraio 2009, di riscontro alla richiesta di T. volta ad ottenere la disponibilità di strutture per l’attività di handling, con la quale si ribadiva che i servizi handling merci di cui al punto 4 dell’ allegato A del d. lgs. 18/99 possono essere svolti esclusivamente all’interno dell’edificio C. sito in C.S.e che ai fini dell’assegnazione dello spazio ancora disponibile è stata indetta una gara pubblica europea) ed il conseguente rischio di rilevanti disfunzionalità.
La determinazione dell’Agenzia delle Dogane di cui all’ordine di servizio 12/2009 che, sebbene in via soltanto sperimentale, consente in sostanza lo svolgimento di attività di handling al di fuori delle strutture appositamente destinate dall’ente gestore dell’aeroporto, e i conseguenti atti di assenso adottati nei confronti di T., dunque, sono da ritenersi incoerenti rispetto alle determinazioni adottate dal soggetto competente all’esercizio della funzione ed all’espletamento del servizio, in assenza di puntuale motivazione che estrinsechi adeguatamente le ragioni della ritenuta compatibilità della diversa soluzione introdotta con il quadro normativo, come ricostruito, e organizzativo pregresso della gestione del servizio di handling nell’aeroporto di Fiumicino.
Detta determinazione, peraltro, benché dichiaratamente ispirata dall’esigenza di completa attuazione della liberalizzazione del settore, ad avviso del Collegio introduce il rischio di asimmetrie concorrenziali o di una vera e propria alterazione della fisiologia dei rapporti concorrenziali fra gli handlers che operano presso l’aeroporto di Fiumicino, a discapito di quelli che, per potere prestare il servizio presso le strutture appositamente dedicate dall’ente gestore dell’aeroporto, in una prospettiva organizzativa voluta da quest’ultimo e per la quale non era ritenuta assentibile la prestazione del servizio al di fuori delle dette strutture, hanno partecipato ad una selezione pubblica, accollandosene costi, rischi e relative responsabilità.
5. Conclusivamente, alla stregua di tutto quanto fin qui esposto, i ricorsi ed i relativi motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente pronuncia di annullamento degli atti impugnati.
In ragione della complessità della materia, si ritiene di potere compensare le spese di giudizio, ad eccezione dei compensi di verificazione che si pongono in via solidale a carico dell’Agenzia delle Dogane e di T. s.r.l. e si liquidano in complessivi euro 2000,00 (duemila euro).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa spese, ad eccezione dei compensi di verificazione che liquida come in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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