Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2012) 26-02-2013, n. 9149

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 2 luglio 2012 il Tribunale di Bologna ha confermato, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., l’ordinanza del 1 giugno 2012 con la quale il G.i.p. presso il Tribunale di Bologna aveva rigettato l’istanza di revoca, proposta da G.A. ex art. 299 c.p.p., della misura custodiale carceraria nei suoi confronti applicata per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, relativamente all’acquisto ed al trasporto, in concorso con altre persone, di un quantitativo di gr. 500,020 di cocaina poi sequestrato dalla P.G. (fatto contestato nel capo sub S) dell’imputazione provvisoria).

2. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il G.E., alias G.A., unitamente al suo difensore, deducendo la violazione dell’art. 273 c.p.p. per l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avuto riguardo al fatto che, fra le tante intercettazioni telefoniche in atti, una sola di esse (la n. 3058 del 20 gennaio 2011) collegherebbe la persona dell’indagato alla vicenda oggetto del procedimento.

Al contenuto di tale intercettazione, infatti, l’impugnata ordinanza attribuisce una valenza assai significativa, senza sperimentare, tuttavia, altre possibili interpretazioni cui si presterebbe il frammento intercettato, quale, ad es., quella che vedrebbe il ricorrente come inconsapevole latore di un messaggio commissionatogli dal cugino in favore di un’altra persona, anch’essa indagata nell’ambito dello stesso procedimento (ossia, Z.E.). La seconda ed ultima circostanza indiziaria, inoltre, sarebbe stata tratta da un’ulteriore captazione ambientale, sul cui contenuto la spiegazione offerta dal Tribunale del riesame per poter affermare la codetenzione e la cogestione dello stupefacente sarebbe stata condivisibile unicamente nel caso in cui l’indagato fosse stato colto in flagranza sul luogo destinato all’occultamento, ciò che, nel caso di specie, non si è verificato.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato.

4. La gravità del panorama indiziario evocato a sostegno della misura, e scrutinato in termini di adeguatezza dal Giudice dell’appello cautelare, deve ritenersi congruamente sostenuta dall’apparato motivazionale su cui si radica l’impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica ed adeguata, delle ragioni che giustificano l’epilogo del relativo percorso decisorio. Entro tale prospettiva, l’impugnata ordinanza ha fatto buon governo del quadro dei principii che regolano la materia, ponendo in evidenza, sulla base degli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dei tracciamenti delle celle occupate dalle utenze telefoniche oggetto di intercettazione e del sequestro dello stupefacente, le ragioni del coinvolgimento dell’indagato attraverso il concreto contributo da lui prestato alla realizzazione dell’attività criminosa con la conversazione telefonica in cui ebbe ad avvisare personalmente l’artefice dell’operazione (individuato nel coindagato Z.E.) del prossimo arrivo a Rimini di un altro coindagato, P.A. (cugino del G. e con lui convivente), per accompagnare il primo sino a (OMISSIS) (luogo di comune dimora del P. e del ricorrente) nel trasporto dello stupefacente poi sottoposto a sequestro.

Ulteriori, significativi, elementi di riscontro indiziario della cointeressenza dell’indagato all’operazione criminosa descritta nel tema d’accusa sono stati ricavati dalla disamina del contenuto di altra conversazione oggetto di captazione ambientale all’interno dell’autovettura condotta dal P., la cui interpretazione costituisce una questione di fatto direttamente rimessa alla valutazione del giudice di merito e, come tale, sottratta al sindacato di legittimità se il correlativo apprezzamento, come nel caso di specie, è adeguatamente motivato in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, dep. 11/04/2008, Rv. 239636). In sede di legittimità, infatti, sarebbe possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova (Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, dep. 22/03/2012, Rv. 252190), ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile: evenienza, questa, in alcun modo prospettabile riguardo alla disamina della vicenda storico-fattuale or ora considerata.

5. A fronte di un congruo ed esaustivo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, nè ha soddisfatto l’esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l’atto di impugnazione, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva sull’apprezzamento di profili di merito già puntualmente vagliati in sede di appello cautelare, ed il cui esame non è, evidentemente, sottoponibile al giudizio di questa Corte.

6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..

La Cancelleria provvedere all’espletamento degli incombenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2013

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