Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2012) 29-01-2013, n. 4295

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di T.W. propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza del 1 agosto 2012 con la quale il Tribunale del riesame di Napoli rigettava gli appelli proposti contro il provvedimento del Gip del medesimo Tribunale che, in data 28 febbraio 2012, all’esito della condanna del ricorrente ad anni sei di reclusione in sede di giudizio abbreviato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, rigettava la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione quanto al rispetto del principio di adeguatezza della misura applicata osservando che il Tribunale non aveva chiarito le ragioni per le quali le esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con gli arresti domiciliari.

Il ricorso è evidentemente inammissibile sviluppando motivi assai generici a fronte di un provvedimento del giudice di appello cautelare che, nonostante l’assenza di elementi specifici, la cui allegazione era onere della difesa, che incidessero sulla vicenda cautelare, ha ampiamente ripercorso e confermato le ragioni per le quali, a fronte di un inserimento del T. in contesti di criminalità organizzata dedita al traffico di stupefacenti, questi non offra garanzie di rispetto delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari.

Valutate le ragioni della pronuncia di inammissibilità appare equo determinare l’entità della pena pecuniaria come da dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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