LEGGE 12 luglio 2011, n. 135 Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 185 del 10-8-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

Art. 1

Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei
superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau

1. Al presidente della comunita’ comprensoriale della Val
Venosta/Vinschgau e’ assegnata la somma di 800.000 euro per l’anno
2011 e di 2.200.000 euro per l’anno 2012 per speciali elargizioni in
favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario della Val
Venosta/Vinschgau del 12 aprile 2010 e in favore di coloro che a
causa del disastro hanno riportato lesioni gravi o gravissime.

Art. 2 Individuazione dei beneficiari e criteri di assegnazione e corresponsione delle elargizioni 1. Il presidente della comunita’ comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau, d’intesa con il presidente della provincia autonoma di Bolzano, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime e determina la somma spettante a ciascuno di essi nell’ambito dell’importo complessivo di cui all’articolo 1, secondo i criteri stabiliti nei commi 2 e 3 del presente articolo. 2. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono corrisposte secondo il seguente ordine, nella misura determinata in proporzione allo stato di effettiva necessita’ del beneficiario: a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale e’ stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge a cui e’ stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, al convivente more uxorio e ai figli a carico; b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale e’ stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge a cui e’ stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato; c) ai genitori; d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico; e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l’evento. 3. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime e’ attribuita una somma determinata in proporzione alla gravita’ delle lesioni subite e allo stato di effettiva necessita’. All’attribuzione delle elargizioni di cui alla presente legge si provvede nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1.

Art. 3 Procedure per l’assegnazione delle elargizioni 1. Le elargizioni di cui all’articolo 2 sono assegnate con provvedimento del presidente della comunita’ comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau. 2. Le elargizioni di cui all’articolo 2 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

Art. 4

Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a
800.000 euro per l’anno 2011 e a 2.200.000 euro per l’anno 2012, si
provvede, per l’anno 2011, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dall’articolo 60,
comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, per l’anno 2012,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo
anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 12 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3403): Presentato dall’on. Karl Zeller, dall’on. Siegfried Brugger e dall’on. Roberto Rolando Nicco in data 16 aprile 2010. Assegnato alla IX commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 13 maggio 2010 con pareri delle commissioni I, II, V e VI. Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 16 e 30 giugno 2010; il 1° febbraio 2011; il 9 e 15 marzo 2011. Assegnato nuovamente alla IX commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede legislativa, il 14 aprile 2011 con pareri delle commissioni I, II, V e VI. Esaminato dalla commissione, in sede legislativa, ed approvato il 19 aprile 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2697): Assegnato alla 8ª commissione (lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante, il 6 maggio 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 18 maggio 2011; il 22 giugno 2011. Esaminato ed approvato dalla commissione, in sede deliberante, il 29 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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