Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2012) 29-01-2013, n. 4292

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di M.K.M. propone ricorso per cassazione contro l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano che il 1 ottobre 2012 rigettava la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare applicata ai sensi dell’art. 714 cod. proc. pen. ai fini della estradizione verso gli Stati Uniti di America, deducendo con primo motivo la violazione di legge in relazione all’art. 718 cod. proc. pen. per essere stato adottato il provvedimento impugnato con procedura de plano laddove la disposizione citata dispone che si proceda in camera di consiglio senza deroghe allo schema di cui all’art. 127 cod. proc. pen. e con secondo motivo la violazione di legge per la mancanza assoluta di motivazione osservando che, a fronte di una richiesta analitica di sostituzione della misura con allegazione del nuovo elemento costituito dalla intenzione del coniuge del ricorrente di chiedere la cittadinanza italiana, la Corte di Appello avrebbe dovuto analiticamente motivare sulla necessità di mantenere la custodia in carcere.

Il primo motivo di ricorso è fondato in quanto l’art. 718 cod. proc. pen. prevede che la revoca e la sostituzione delle misure siano disposte in seguito a procedura in camera di consiglio e, in assenza di specificazioni, va fatta applicazione della disciplina generale di cui all’art. 127 cod. proc. pen., e non di quella di cui all’art. 299 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 26156 del 28/05/2003 – dep. 18/06/2003, Di Filippo, Rv. 224612).

L’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello per procedere alla decisione sulla richiesta di revoca secondo le regole del procedimento camerale.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Milano per l’ulteriore corso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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