Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-12-2012) 29-01-2013, n. 4287 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il gip presso il Tribunale di Bari il 24 aprile 2012 emetteva misura cautelare nei confronti, fra gli altri, del ricorrente cui contestava una serie di attività relative a detenzione e cessione di partite di hashish da destinare allo spaccio al minuto, attività svolta unitamente ad altri soggetti, tra i quali tale G.. Il quadro indiziario era fondato sugli esiti di intercettazioni di conversazioni e sulla diretta osservazione da parte della p.g. del casolare che si riteneva utilizzato per le cessioni di droga, circostanza poi confermata dai controlli effettuati nei confronti di persone provenienti da tale luogo, trovate in possesso di dosi di droga appena acquistate.

Per R. venivano ritenute rilevanti alcune conversazioni dell'(OMISSIS) nel corso delle quali parlava con altri indagati utilizzando un linguaggio convenzionale chiaramente riferibile, atteso il complesso delle attività direttamente cadute sotto la percezione della polizia giudiziaria, allo stupefacente non essendovi possibili interpretazioni alternative degli oggetti ("mezze teglie di pizza", "cosi", "mattonelle da appiccicare", "giacca dal matrimonio") cui gli interlocutori facevano riferimento.

Il provvedimento del gip veniva confermato con ordinanza del 25 giugno 2012 del Tribunale del riesame di Bari che valutava il materiale indiziario utilizzato dal primo giudice, valorizzando anche ulteriori conversazioni intercettate, e rispondendo analiticamente ai motivi sviluppati dalla difesa.

Il difensore di R. propone ricorso avverso tale ordinanza, senza specificazione del tipo di vizio, contestando essenzialmente la carenza di motivazione per non esservi stata valutazione critica degli elementi indiziari che ritiene contraddittori.

Il ricorso è manifestamente infondato per genericità del motivo proposto. Rispetto ad un provvedimento impugnato analitico nella valutazione del materiale probatorio così come era analitico il provvedimento del gip, richiamato dalla ordinanza del riesame, la difesa non contesta le argomentazioni specifiche ma afferma solo genericamente, e contro la evidenza del provvedimento impugnato, che la motivazione sarebbe carente ed in contrasto con gli atti del procedimento, contestazione quest’ultima che, comunque, riguarda profili di merito, non valutabili in questa sede.

Tenuto conto delle ragioni della inammissibilità, risulta adeguata la misura della sanzione pecuniaria determinata in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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