T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 46

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 120, sesto comma, e l’art. 60, dallo stesso richiamato, del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consentono al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;

Considerato:

– che il nuovo bando di gara prevede l’accollo in capo al gestore subentrante del solo importo del valore industriale residuo dell’impianto, il quale sarà oggetto di ammortamento e di successivo rimborso, alla scadenza della concessione, di quello che sarà allora l’ulteriore valore residuo (compreso quello relativo alle innovazioni apportate nel corso del periodo di affidamento in concessione);

– che l’eliminazione della percentuale minima del VRD dovuta come corrispettivo annuo del servizio consente all’operatore di formulare la propria offerta tenendo in debito conto gli investimenti che dovranno essere sostenuti per il subentro nella disponibilità dell’impianto (corrispettivo al gestore uscente e anticipazione una tantum);

– che la stazione appaltante ha provveduto, in tal modo, ad una riedizione del potere che, da un lato rende inefficace il provvedimento impugnato e dall’altro trasla l’interesse di parte ricorrente sul nuovo bando, con la conseguenza che il ricorso in esame deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione su un provvedimento ormai di fatto caducato;

– che la stessa parte ricorrente, alla camera di consiglio del 16 dicembre 2010, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;

Ritenuto, che al Collegio non rimanga che dare atto della suddetta improcedibilità, contestualmente disponendo la compensazione delle spese del giudizio, in ragione non solo della particolare complessità della questione, ma anche della disponibilità in tal senso manifestata dalle parti;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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