Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-11-2012) 29-01-2013, n. 4584 Applicazione della pena Ebbrezza Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il GIP del Tribunale di Firenze con sentenza dell’1/3/2012, all’esito di richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., applicò nei confronti di M.M., imputato del reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. b), la pena concordata, sostituita con l’equivalente periodo di lavoro di pubblica utilità.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze proponeva ricorso per cassazione denunziando, con l’unico motivo esposto a sostegno, che, in violazione dell’art. 186 C.d.S., non era stata disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

3. La censura è fondata.

3.1. Come noto, è sottratta alla disponibilità delle parti l’applicazione e quantificazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge (oltrechè, peraltro, di quelle accessorie a quest’ultime), trattandosi di ambito decisionale devoluto integralmente al giudice (cfr., fra le tante, Cass. Sez. 4^, 17/12/2010, n. 2631; 11/11/2010, n. 114; 21/9/2007, n. 38552;

6/6/2007, n. 36150). La natura di sanzione amministrativa della sospensione della patente, fa escludere che il divieto di cui all’art. 445, cod. proc. pen., comma 1 afferente alle pene accessorie, possa ad esse estendersi.

Discende dall’esposto l’annullamento sul punto della sentenza gravata, con rinvio al Tribunale di Firenze.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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