Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-11-2012) 29-01-2013, n. 4511

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

essendo il reato estinto per prescrizione.
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Avezzano, con sentenza del 17/3/2008, condannò D.L., giudicato colpevole del reato di guida in stato d’ebbrezza, alla pena reputata di giustizia. La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza del 23/9/2011, confermò la statuizione di primo grado, impugnata dall’imputato.

2. Avverso quest’ultima sentenza il D. ricorreva per cassazione illustrando i motivi di cui appresso.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione della legge processuale: la sentenza d’appello era stata notificata all’imputato contumace mediante consegna al di lui Difensore, nonostante quest’ultimo avesse comunicato in data 30/4/2010, per gli effetti di cui all’art. 157 cod. proc. pen., comma 8 bis di non accettare atti diretti al proprio assistito.

2.2. Con il successivo motivo l’imputato si duole della violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., lett. d).

Nonostante si trattasse di approfondimento probatorio decisivo la Corte d’Appello aveva irragionevolmente negata l’acquisizione del cd.

libretto metrologico dell’etilometro utilizzato per il controllo.

Solo attraverso la verifica del detto libretto, infatti, sarebbe stato possibile accertare il corretto funzionamento della macchina.

2.3. Con l’ultimo motivo viene dedotta l’intervenuta prescrizione del reato già all’udienza del 23/9/2011 davanti alla Corte territoriale.
Motivi della decisione

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a causa della sua manifesta infondatezza.

a) Quanto alla prima censura, il ricorrente neppure astrattamente ipotizza in che sia costituito il vulnus derivato dalla violazione procedurale denunziata.

b) Quanto alla seconda, basti osservare che la richiesta di acquisizione del libretto di cui detto, in assenza di qualsivoglia concreta prospettazione di malfunzionamento della macchina, appare meramente esplorativa e l’acquisizione negata, pertanto, giammai potrà considerarsi decisiva.

c) Quanto all’eccepita prescrizione deve osservarsi che il quinquennio previsto dal comb. disp. degli artt. 157 e 160 cod. pen., era venuto a consumazione ben dopo l’emissione della sentenza di secondo grado, tenuto conto dei periodi di sospensione disposti nel corso del procedimento (dal 15/4/2011 fino al 23/9/2011;

dall’11/1/2008 al 17/3/2008; dal 23/3/2007 fino al 29/6/2007).

5. La genetica inidoneità del ricorso, a causa della sua inammissibilità, ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza gravata non consente di prendere in considerazione il computo prescrizionale maturato dopo la statuizione della Corte aquilana (fra le tante, S.U. 11/7/2001, n. 33542; S.U. 22/4/2005, n. 23428; Sez. 1, 4/6/2008, n. 24688; Sez. 3, 8/10/2009, n. 42839; Sez. 6, 4/7/2011, n. 32872).

6. All’epilogo consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria stimata di giustizia di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000, 00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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