Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-11-2012) 29-01-2013, n. 4510

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Arazzo, con sentenza del 19/10/2009, condannò L.A., giudicato colpevole dei reati di cui all’art. 189 C.d.S., commi 1 e 6 e commi 1 e 7, alla pena reputata di giustizia.

2. La Corte d’appello di Firenze, investita dall’impugnazione dell’imputato, con sentenza del 20/12/2011, rigettò il gravame.

3. Avverso quest’ultima statuizione il L. proponeva ricorso per cassazione.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge processuale, implicante omessa notifica della citazione dell’imputato davanti al giudice d’appello, nonchè omessa pronuncia sul punto.

Il Difensore aveva eccepito all’udienza dibattimentale d’appello del 20/12/2011 il difetto di notificazione della citazione nei confronti dell’imputato, stante che sibbene in calce all’atto d’appello il L. avesse formalmente indicato il proprio domicilio in (OMISSIS), il decreto di citazione in appello era stato notificato presso lo studio del proprio Difensore, come se ivi il predetto fosse elettivamente domiciliato. Alla detta udienza la Corte territoriale, considerato che nel verbale d’identificazione del 7/7/2004 l’imputato aveva eletto domicilio presso il proprio difensore, ne aveva dichiarato la contumacia e nonostante a seguito dell’osservazione della Difesa, la quale aveva dedotto che quella prima elezione di era stata revocata dalla successiva dichiarazione, si era riservata di decidere unitamente al merito, in sentenza nulla aveva statuito o motivato punto.

Stante che la dichiarazione di domicilio, con firma autenticata dal difensore, contenuta nell’atto d’appello deve assimilarsi in tutto a quella trasmessa con lettera raccomandata e che la seconda manifestazione aveva indubbiamente revocato la prima, la Corte fiorentina era incorsa nella nullità di cui all’art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 cod. proc. pen., con conseguente effetto caducatorio di tutti gli atti compiuti.

3.2. Con il successivo motivo vengono denunziati vizio motivazionale rilevabile in questa sede e violazione dell’art. 189 C.d.S., art. 192 c.p.p., comma 2, artt. 533 e 530 cod. proc. pen..

La colpevolezza del ricorrente era stata fondata, secondo l’assunto impugnatorio, non su fatti accertati, ma su mere congetture prive di riscontro: gli indizi non presentavano i requisiti della precisione, concordanza e gravità.

In assenza di una vera e propria ricostruzione del sinistro gli unici elementi certi erano costituiti dal fatto che il L., quel giorno, ebbe a cadere dal proprio scooter nella (OMISSIS), nella quale, senza, tuttavia, essere stato individuato il punto esatto, lo stesso giorno, venne raccolta da un’ambulanza la p.o..

Il rinvenimento di parti della carrozzeria del veicolo e documenti appartenentesi all’imputato, non essendo stato Individuato il preteso punto di collisione, assumeva significato neutro.

Infine, non era rimasto neppure accertato che la p.o. fosse rimasta vittima di un sinistro stradale, piuttosto che di un episodio d’aggressione.

5. Rileva la Corte che i reati, siccome prospettato dal P.G., risultano prescritti in epoca successiva alla sentenza di secondo grado (applicata la più favorevole disciplina all’epoca vigente, computato il prolungamento massimo per l’interruzione, ed esclusa la sussistenza di periodi di sospensione, la perenzione si è concretizzata alla data del 7/1/2012, essendo trascorsi anni sette e mesi sei – art. 157 cod. pen., ante riforma di cui alla L. n. 251 del 2005.

L’aver introdotto ritualmente il giudizio di legittimità mediante illustrazione di almeno un motivo non inammissibile (evidentemente il primo, apparendo manifestamente infondato il secondo) impone farsi luogo all’invocata declaratoria.

Non emerge, infine, alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen., avrebbe importato declaratoria d’innocenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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