Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-11-2012) 29-01-2013, n. 4508 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Camerino, con sentenza del 26/9/2008, condannò P.L., giudicato colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., commi 1 e 2, alla pena reputata di giustizia, effettuata la riduzione per il rito abbreviato.

2. La Corte d’appello di Ancona, investita dall’impugnazione dell’imputato, con sentenza del 22/12/2011, rigettò il gravame.

3. Avverso quest’ultima statuizione il P. proponeva ricorso per cassazione.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge processuale.

Fatta opposizione al decreto penale di condanna con contestuale richiesta di giudizio abbreviato, il G.I.P. aveva fissato udienza interlocutoria, al fine di consentire al P.M. di dedurre eventuale prova contraria. Rimasto contumace l’imputato, il giudice, ammesso il rito alternativo, fissò per l’abbreviato altra udienza, senza, tuttavia, dare avviso all’imputato, rimasto, anche alla detta, assente.

Pur ove la nullità ingenerata si considerasse d’ordine generale, poichè l’appello costituiva il primo atto successivo alla sentenza, l’eccezione doveva ritenersi tempestiva.

3.2. Con il successivo motivo vengono denunziati vizio motivazionale rilevabile in questa sede e violazione dell’art. 530 c.p.p., comma 2.

A differenza di quel che aveva ritenuto il giudice, la collocazione del veicolo, al momento del controllo, non emergeva chiaramente dagli atti, dovendosi, anzi, dedurre che il mezzo si trovasse "di lato, senza costituire intralcio per la circolazione". L’imputato all’epoca era affetto da lombosciatalgia (certificazioni in atti) e, quindi, doveva reputarsi ben plausibile che lo stesso, in preda ad un attacco acuto, non avendo a disposizione analgesici, avesse ingerito gli alcolici che trasportava in macchina.

3.3. Con il successivo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge processuale e di principi costituzionali per essere state utilizzate le risultanze dell’esame ematico, senza che l’imputato avesse previamente prestato il proprio consenso per il prelievo.

3.4. Con il quarto motivo il P. si duole della violazione del dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis in correlazione con l’art. 2 cod. pen.: introdotto il detto comma nel corso del processo, l’imputato aveva avanzato richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, appena possibile, con memoria depositata all’udienza del 22/12/2011. Trattandosi di norma più favorevole la Corte territoriale male aveva fatto a negare l’accesso al beneficio, reputando applicabile l’istituto solo alla condanna a pena detentiva di almeno sei mesi, equivalente al minimo posto con la medesima riforma. In ogni caso, il ricorrente avrebbe avuto interesse alla sostituzione, pur rimodulata in aumento, secondo il nuovo parametro, la pena detentiva.

Ancora, aveva errato il giudice di merito ad escludere il beneficio assumendo la mancanza di un programma. Un tale incombente non è richiesto dalla norma e l’indicazione di un ente beneficiario del lavoro di pubblica utilità, previamente convenzionato con il Tribunale di Camerino costituiva condizione sufficiente.

Ulteriore errore aveva commesso la Corte anconetana nel considerare di ostacolo alla sostituzione la concessa e non impugnata sospensione condizionale: l’imputato aveva il diritto al trattamento più favorevole complessivamente assicuratogli dalla sostituzione e, comunque, essendo stata richiesta, con l’appello, la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pecuniaria, senza sospensione condizionale, lo specifico motivo di censura appariva essere stato ritualmente avanzato.

Infine, la richiesta era stata avanzata tempestivamente, non sussistendo preclusioni di legge e trattandosi, come detto, di norma più favorevole.

3.5. Con l’ultimo motivo l’impugnante denunzia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 53 per non essere stato scrutinato il motivo d’appello con il qual era stato chiesto applicarsi il minimo della pena detentiva da commutarsi nell’equivalente pena pecuniaria.

4. Con memoria contenente motivi aggiunti, depositata il 13/11/2012, il ricorrente, tra l’altro, deduce l’intervenuta prescrizione del reato contestato, risalente al 18/10/2007.

5. Siccome eccepito dall’imputato, in effetti, la contravvenzione, in assenza di sospensioni della durata, si è prescritta, dopo la sentenza d’appello, consumatisi cinque anni dal fatto (comb. disp. artt. 157 e 161 cod. pen.). L’aver introdotto ritualmente il giudizio di legittimità mediante illustrazione di motivi non inammissibili impone farsi luogo all’invocata declaratoria.

Non emerge, infine, alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., avrebbe importato declaratoria d’innocenza.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *