Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-11-2012) 29-01-2013, n. 4506 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 20/12/2011, condannò C.A., imputato del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e comma 2 bis, alla pena di mesi uno di arresto ed Euro. 250,00 di ammenda, sostituita la pena con giorni 31 di lavoro di pubblica utilità, oltre alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona proponeva ricorso per cassazione avverso la statuizione di cui sopra, denunziando con l’unico motivo esposto inosservanza ed erronea applicazione della legge, con riferimento alla determinazione della pena pecuniaria, che, secondo l’assunto impugnatorio, era stata quantificata dal giudice di merito al disotto del minimo edittale di legge, la norma incriminatrice, infatti, prevedeva l’ammenda da Euro 800,00 ad Euro 3.200,00; di conseguenza, anche il computo della complessiva durata della sanzione sostitutiva era stato inficiato dal detto errore.

3. L’impugnazione è fondata per tabulas, avendo il giudice applicato pena pecuniaria illegale, in quanto al di sotto del minimo edittale (Euro 250,00, invece che Euro 800,00 di ammenda).

Non essendo dubbio che il Tribunale ha inteso porre nel minimo edittale la pena pecuniaria questa Corte è in grado di procedere a corretta determinazione della stessa (art. 619 c.p.p., lett. l).

Ciò posto, quantificata la pena pecuniaria in Euro 800,00, converte la medesima, unitamente alla pena detentiva siccome inflitta dal Tribunale, in giorni 33 di lavoro di pubblica utilità.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria; pena che stabilisce in Euro 800,00 convertendo la medesima e quella detentiva già inflitta in giorni 33 di lavoro di pubblica utilità.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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