Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-11-2012) 29-01-2013, n. 4505 Ebbrezza Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Piacenza, con sentenza del 18/12/2009, condannò L.B., giudicato colpevole dei reati di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. a) (così qualificata l’originaria rubrica), e 186 C.d.S., comma 7, alle pene reputate di giustizia.

2. La Corte d’appello di Bologna, investita dall’impugnazione dell’imputato, con sentenza del 20/12/2011, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che nel resto confermava, assolse il L. dal reato di cui ai commi 1 e 2, lett. a) perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, applicando la sanzione amministrativa di Euro 2.000,00.

3. Avverso quest’ultima statuizione il L. proponeva ricorso per cassazione.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge.

La Corte territoriale, dopo aver correttamente preso atto che la guida in stato di ebbrezza di cui alla citata lett. a) è stata decriminalizzata ad opera della L. n. 120/2010, aveva applicato la relativa sanzione amministrativa. Ciò non avrebbe potuto fare (nè, peraltro, avrebbe potuto trasmettere gli atti all’autorità amministrativa) in quanto vietato dal principio d’irretroattività delle sanzioni amministrative (L. n. 689 del 1981, art. 1), stante che all’epoca della commissione il fatto non era previsto come illecito amministrativo; nè nella citata L. n. 120 era stata disposta deroga del detto principio.

3.2. Con il successivo motivo viene denunziato vizio motivazionale rilevabile in sede di vaglio di legittimità per essere state negate le circostanze attenuanti generiche, valorizzandosi illogicamente precedenti eterogenei e lontani nel tempo.
Motivi della decisione

4. Il primo motivo risulta fondato.

Il ricorrente, Infatti, ha correttamente posto la questione, siccome risolta a partire dalla statuizione a S.U. del 16/3/1994, n. 7394, che ha trovato plurime successive conferme (cfr. Sez. 4, 19/5/1994, n. 9814; Sez. 3, 3/5/1996, n. 5617; Sez. 1, 23/9/1996, n. 4678; Sez. 4, 16/3/2011, n. 22157; S.U., 29/3/2012, n. 25457) e, pertanto, sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la sanzione amministrativa di Euro 2,000,00 irrogata, eliminata.

5. Destituito di giuridico fondamento, invece, appare il secondo motivo.

Invero, non è, in questa sede, censurabile la decisione del giudice di merito, il quale per negare l’invocata attenuante ha fatto specifico e persuasivo riferimento ai plurimi e gravi precedenti penali dell’imputato, senza che, peraltro, il predetto sia stato in grado di addurre specifico motivo di meritevolezza, che giustificasse la concessione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della sanzione amministrativa di Euro 2.000,00;

sanzione che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *