Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-11-2012) 29-01-2013, n. 4582 Sospensione del procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino dichiarava non luogo a procedere nei confronti di P.M. e P. M. – imputati di concorso in furto pluriaggravato in relazione a due episodi delittuosi – perchè estinti i reati per esito positivo della prova D.P.R. n. 448 del 1998, ex art. 29.

1.1. Il Tribunale – dopo aver osservato che gli esiti dell’istruttoria apparivano tali da condurre ad un’affermazione di penale responsabilità – evidenziava che la "messa alla prova" poteva dirsi superata avuto riguardo agli "sforzi compiuti" dai minori i quali – pur avendo collaborato con una certa difficoltà rispetto a taluno degli impegni assunti in conseguenza dell’adesione alla prova – erano riusciti a "perseverare anche negli inevitabili momenti di criticità ricollegabili al difficile vissuto personale ed alle caratteristiche personologiche" ed avevano saputo "mantenere un rapporto con gli operatori, e soprattutto alla luce della situazione iniziale, piuttosto problematica".

2. Avverso l’anzidetta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino, chiedendone l’annullamento, deducendo mancanza di motivazione della sentenza impugnata, avendo il G.U.P. espresso valutazioni carenti di concretezza e specificità in relazione ai criteri dettati dal D.P.R. n. 448, art. 29 trascurando quanto puntualizzato dagli operatori nelle relazioni da cui poteva rilevarsi il mancato raggiungimento della prova quanto al P. e la condotta irregolare del P. M. il quale non aveva mai preso concreta consapevolezza degli impegni assunti, attivandosi in positivo in alcune circostanze ma solo a periodo di prova già concluso; rileva ancora il ricorrente che il G.U.P. avrebbe altresì errato nel rendere una motivazione cumulativa, "buona" per entrambi i giovani, omettendo di esaminare specificamente ed autonomamente, le due posizioni.

E’ stata depositata memoria difensiva sottoscritta dal P. e dal genitore esercente la patria potestà, con argomentazioni finalizzate a contrastare il proposto ricorso.
Motivi della decisione

3. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

Il ricorso all’istituto di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28 è rimesso al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio positivo in ordine all’opportunità di sottoporre il minore ad un periodo di osservazione per la successiva valutazione della sua personalità; non indicando la legge i parametri in base ai quali formulare tale discrezionale apprezzamento, la giurisprudenza di questa corte, desumendolo dalla "ratio" dell’istituto, ha elaborato il criterio della esistenza di elementi per una prognosi di positiva evoluzione della personalità del soggetto. Ne deriva che, al termine del periodo della prova, il Giudice, ove ritenga di poter pervenire alla declaratoria di estinzione del reato, muovendo dal presupposto dell’esito positivo della prova, deve dar conto dì tale suo convincimento svolgendo argomentazioni valutative riconducibili sostanzialmente a quegli stessi elementi ritenuti idonei per formulare una prognosi di positiva evoluzione della personalità del minore, dando motivatamente atto che quella valutazione, inizialmente solo prognostica, ha poi trovato concreta conferma nel comportamento del minore durante il periodo di prova, sì da poter assurgere a rango di valutazione di giudizio. In particolare, il giudice deve indicare gli elementi da cui poter desumere che i fatti per i quali il minore viene sottoposto a procedimento possono considerarsi manifestazione solo di un momento eccezionale di deviazione, conseguenza di occasionale disagio in una personalità ancora in formazione, e non l’atteggiarsi di una personalità già formatasi su valori antisociali. 3.1. Fatte queste premesse, occorre ora verificare se, nella concreta fattispecie, il giudice del merito si è attenuto ai principi testè indicati.

La risposta è positiva. Ed invero, il G.U.P., pur senza seguire un percorso argomentativo particolarmente articolato, ha sinteticamente dato atto del proprio convincimento con le argomentazioni sopra ricordate nella parte narrativa – da intendersi qui richiamate onde evitare superflue ripetizioni – da cui emerge che è stata operata una valutazione globale, ma non cumulativa: il fatto che il giudicante abbia ritenuto di poter formulare il proprio conclusivo giudizio svolgendo considerazioni valide per entrambi gli interessati, non sta a significare che le due posizioni non siano state singolarmente vagliate. Di tal che, le censure dedotte – che tendono sostanzialmente ad una rivalutazione, non consentita in questa sede, delle risultanze esaminate dal G.U.P. ai fini del decidere – non colgono nel segno. Va disposto, per legge, l’oscuramento dei dati personali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Dispone l’oscuramento dei dati personali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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