Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-11-2012) 29-01-2013, n. 4580

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Gorizia ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 lett. B e comma 2 bis, ed ha sostituito la pena con il lavoro di pubblica utilità.

L’imputazione attiene alla guida in stato di alterazione alcolica ed alla causazione, in tale condizione, di un incidente stradale.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica lamentando che l’aggravante di cui al richiamato art. 186 C.d.S., comma 2 bis, è ostativa alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

3. Il ricorso è fondato. L’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, che ha introdotto per la fattispecie contestata la sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità, esclude espressamente che l’istituto possa trovare applicazione quando, come nel caso in esame, ricorre l’aggravante già menzionata, afferente alla constatata causazione di un incidente stradale.

In conseguenza, la pena come concordata tra le parti e recepita dal giudice, è illegale. La sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio; e gli atti vanno trasmessi al Tribunale per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Gorizia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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