Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-11-2012) 29-01-2013, n. 4579 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Nicosia ha applicato la pena nei confronti dell’imputato in epigrafe in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 586 cod. pen..

L’imputazione attiene alla cessione di una dose di cocaina commista ad altre sostanze per accrescerne le potenzialità lesive.

L’assunzione della sostanza con iniezione endovenosa determinava evento letale.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale. Si censura la ritenuta continuazione tra illecito doloso e colposo. Si sarebbe piuttosto dovuto ritenere il concorso formale tra i reati.

3. Il ricorso è fondato. Come questa Corte ha già avuto modo di esplicitare ripetutamente (da ultimo Cass. 6^, 25 febbraio 2010, Rv.

246489) non è possibile ravvisare la continuazione tra i reati in questione; mancando la possibilità di coinvolgere nel medesimo disegno illecito la dolosa cessione della droga e l’evento letale che colposamente ne consegue.

Erroneamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto l’esistenza della continuazione argomentando dall’unicità del contesto temporale e dal fatto che un reato è conseguenza dell’altro.

La constatata violazione di legge impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Gli atti andranno trasmessi al Tribunale per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Nicosia per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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