Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-07-2012, n. 11842

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Svolgimento del processo

C.M. citò innanzi al Pretore di Osimo la confinante F.A. affinchè fosse accertato l’intervenuto acquisto per usucapione di una striscia di terreno – adibita in parte a cortile ed in parte ad orto, interposta tra l’abitazione propria e quella della convenuta – eccedente la linea ideale che divideva a metà il terreno tra i due contrapposti edifici, costituente il confine che originariamente era stato stabilito dai propri danti causa, il quale era stato alterato per effetto di un errato frazionamento; innanzi Tribunale di Ancona, presso il quale la causa era stata riassunta per ragioni di competenza, la F. spiegò, in via riconvenzionale, domanda di accertamento della proprietà esclusiva del terreno interposto e chiedendo altresì che la C. fosse condannata alla rimozione di opere costruite a distanza non conforme alla legale rispetto al proprio fondo.

L’adito Tribunale, esperite prove per testi e fatta effettuare consulenza tecnica per la verifica del confine catastale, respinse entrambe le domande, compensando le spese; la Corte di Appello di Ancona invece accolse il gravame principale della C. e respinse quello incidentale della F., ritenendo provato l’acquisto per usucapione della porzione di terreno in contestazione sulla base sia delle emergenze di una rinnovata consulenza tecnica – che aveva valorizzato la condotta della F. e della sorella, originaria cointestataria del lotto, nel presentare una domanda di frazionamento che prevedeva la linea confinaria a metà dei due lotti e non già spostata verso la parte della C. ed aveva rilevato che erano stati costruiti un muretto con sovrastante rete e la sottostante fognatura a servizio dei due fronteggianti edifici, esattamente sulla linea mediana dei due lotti.

Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la F., sulla base di due motivi, illustrati da memoria;

hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, P.S. e Si., nella dichiarata qualità di eredi della C.; a sua volta la F. ha proposto controricorso a tale impugnazione incidentale.
Motivi della decisione

I due ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1 – Infondata è l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione dei contro ricorrenti P. – sollevata dalla F. ritenendo inidonea la documentazione all’uopo prodotta: in contrario le attestazioni allegate al controricorso (certificato di morte di C.M.; certificato storico della famiglia di P. G.; certificato di morte del medesimo; denunzia di successione in morte della stessa C.) documentano a sufficienza il legame parentale diretto e quindi la presunzione di sussistenza dell’apertura di una successione legittima cui le controricorrenti hanno partecipato- con la consequenziale accettazione della eredità per facta concludentia attraverso la resistenza al ricorso della F., circostanze queste che non sono state in alcun modo esaminate nè tanto meno contestate, nella loro storicità e significanza, dalla eccipiente.

2 – Con il primo motivo la F. denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1165, 2943 e 2944 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e si duole della erronea valutazione delle emergenze di causa da parte del giudice dell’appello: rileva in merito che quest’ultimo non avrebbe dato il necessario risalto ad una scrittura privata del 10 agosto 1968 con la quale le sorelle F. avrebbero ceduto alla defunta C. una parte della striscia di terreno controversa (al fine di rettificare l’errore compiuto in sede di frazionamento nel 1959 ed in base al quale era stato redatto l’atto pubblico di compravendita con cui i due immobili erano stati trasferiti e che aveva identificato il confine tra le due proprietà in modo da non rispettare la volontà di attribuire ai due acquirenti l’esatta metà della corte tra i due edifici) così ammettendo l’alienità della stessa e, di conseguenza, il valore obiettivamente interruttivo del decorso del termine per usucapire in epoca anteriore a quella dell’agosto del 1968, così che in tal modo non sarebbe ancora decorso il ventennio utile ad usucapire, calcolando il dies a quo a ritroso dal giugno 1988, data di deposito della comparsa di costituzione della F. di contestazione delle pretese della C.; la Corte distrettuale avrebbe invece dichiarato la inutilizzabilità di tale scrittura per mancata richiesta della verifica dell’autenticità della medesima ed avrebbe dato la prevalenza alle prove orali contrarie alla sussistenza di un animus sibi habendi della parte di terreno eccedente la metà, senza considerare che le stesse sarebbero state in contrasto con quanto emergente dalla detta scrittura; lamenta altresì la ricorrente che si siano tratti argomenti di convincimento da documenti – scritture del 31 marzo i960 e del 13 giugno 1959 – pur avendone dichiarata l’inammissibilità a cagione della irritualità della loro produzione – avvenuta in sede di espletamento della consulenza tecnica.

3 – Con secondo e connesso motivo parte ricorrente, denunziando il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, assume il malgoverno, da parte del giudice dell’appello, delle risultanze probatorie, avendo la Corte territoriale omesso di rilevare che tra l’immobile della C. e le particelle che si intendeva usucapire sarebbe esistita la pubblica via e non avendo dato il dovuto risalto alla genericità delle risposte dei testi indotti dalla controparte.

– Entrambi i motivi sono inammissibili.

4 – Va innanzi tutto premesso che la lettura del ricorso non offre argomenti a che la Corte deroghi al proprio costante indirizzo a mente del quale il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (così, ex multis, Cass. Sez 1^, n. 10607/2010 a cui adde Cass. Sez 1^, n. 18119/2008; Cass. Sez. 1^, n. 7972/2007; Cass. Sez. L. n. 15489/2007; Cass. Sez. 3^, n. 20322/2005;

Cass. Sez. 5^ n. 584/2004; Cass. Sez. 3^, n. 2222/2003).

4/a – Nel caso di specie la denunzia di vizio di motivazione, lungi dal costituire ragionata critica al ragionamento logico del giudice dell’appello, si risolve in un’espressa non condivisibilità dei risultati argomentativi ai quali lo stesso è pervenuto, pur dopo aver esposto esaurientemente e non contraddittoriamente le ragioni del proprio convincimento.

4/b – La mancata riproduzione della scrittura privata de qua – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso- impedisce altresì alla Corte di scrutinare la pretesa contraddizione tra l’affermazione, contenuta a fol 8 della sentenza di appello, secondo cui la scrittura datata 10 agosto 1968 avrebbe avuto sostanza latamente confessoria – da parte della C. – dell’avverso diritto su parte della striscia di terreno in contestazione – con effetto interruttivo del periodo utile ad usucapire- e la prevalenza data alle prove orali favorevoli all’acquisto per usucapione 5 – Il secondo motivo è inammissibile in quanto basato su una rielaborazione dei dati di fatto inibita alla Corte.

6 – Il ricorso incidentale, espressamente indicato come condizionato all’accoglimento di quello principale, va dichiarato inammissibile, stante il rigetto di quest’ultimo.

7 – L’esito del giudizio consente di esprimere un giudizio di reciproca soccombenza e legittima la compensazione delle spese.
P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi; rigetta quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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