Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-11-2012) 29-01-2013, n. 4503

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.B.M. ricorre per cassazione, a mezzo del difensore avv. XX, avverso la sentenza del Tribunale di Milano indicata in epigrafe con la quale è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a g/l 0,89) accertato in data (OMISSIS). Il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata muovendo dall’asserito nullità della notifica degli atti di citazione, sia innanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte d’Appello;
con il ricorso si deduce che: a) il difensore avv. XX, a seguito di un breve colloquio iniziale con il L. in occasione del quale aveva ricevuto la nomina come difensore di fiducia, non era più riuscito a mettersi in contatto con il L. stesso non avendo ricevuto alcun riscontro ai numerosi tentativi telefonici e telematici esperiti per rintracciarlo; b) il L., a seguito del mancato pagamento di decreto penale di condanna, era stato tratto a giudizio con decreto di citazione notificato presso il difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 5, c.p.p. sul presupposto che il L. non era stato reperito al domicilio eletto; c) anche gli atti successivi erano stati notificati con le medesime modalità; d) tali atti erano stati peraltro erroneamente indirizzati in (OMISSIS), mentre il L. aveva eletto domicilio in (OMISSIS); c) dette circostanze erano state appurate dal difensore stesso a seguito di ricerche anagrafiche effettuate presso il Comune di Milano ai fini della liquidazione dei compensi processionali; e) l’imputato non sarebbe stato quindi in grado di venire a conoscenza delle sentenze di condanna pronunciate a suo carico in primo e secondo grado.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
E’ stata denunciata una nullità della notifica degli atti sopra indicati.
In tema di notificazione della citazione all’imputato, questa Corte ha affermato che la nullità assoluta ed insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre solo nel caso in cui la notificazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita con forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato (Cass. nn. 8826/05, 45990/07, 39159/08); non ricorre, quindi, allorchè essa sia eseguita presso il difensore di fiducia, dovendo considerarsi idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato considerato il rapporto fiduciario intercorrente con il legale cui l’atto è stato notificato: in tale ultimo caso, invero, detta notifica non integra necessariamente un’ipotesi di omissione della notificazione, ma da luogo ad una nullità di ordine generale, soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 c.p.p., comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 133 c.p.p. ed alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 c.p.p., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 c.p.p., semprechè non appaia in astratto o non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario (Sez. 5, n. 8826/05, imp. Bozzetti ed altro, RV. 231588). Orbene, nel caso in esame, la notifica degli atti in questione (decreto di citazione in primo e secondo grado) è stata eseguita mediante consegna dell’atto al difensore di fiducia, di guisa che non si tratta di un caso di notifica omessa, bensì solo irrituale, perchè eseguita non presso il domicilio eletto, ma mediante consegna dell’atto al difensore; con modalità, cioè, certamente e concretamente idonee a determinare l’effettiva conoscenza degli atti da parte dell’imputato, stante il rapporto fiduciario intercorrente tra costui ed il difensore. D’altra parte non è stato addotto con il ricorso alcun concreto elemento – nemmeno documentale – idoneo ad avvalorare l’ipotesi che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento per il tramite del proprio difensore, non potendo ritenersi adeguate al riguardo le sole asserzioni del difensore circa i tentativi effettuati per rintracciare il proprio assistito. Si è verificata, dunque, nel caso di specie, una irregolarità che non ha determinato una nullità assoluta ed insanabile, bensì a regime intermedio. Una nullità, quindi, che, se non tempestivamente dedotta, deve ritenersi sanata e che, per quanto riguarda il caso in esame, avrebbe dovuto esser proposta non appena rilevata – comunque non oltre la prima udienza utile – e non, come viceversa accaduto, solo in questa sede di legittimità. A ciò aggiungasi che, come si rileva dagli atti, era stato lo stesso avv. XX a proporre appello, e detto difensore, presente personalmente nel giudizio di appello, nulla eccepì circa la irritualità della notifica del decreto di citazione al L.: di tal che, non avendo l’avv. XX sollevato alcuna eccezione al riguardo, come si rileva dal verbale stesso, va affermata l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. e, comunque, la decadenza della possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen.. Secondo quanto prevede l’art. 182 c.p.p., comma 2, infatti, "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo";
sicchè, essendo stato presente in giudizio, per l’imputato, il difensore di fiducia, la prospettata nullità doveva essere eccepita appunto in quella sede dal difensore medesimo e non poteva dunque essere dedotta poi con il ricorso per cassazione, conformemente al consolidato, e condivisibile, orientamento affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte: "E’ affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio la notificazione operata con forme diverse da quelle previste, ove non appaia in astratto, o risulti in concreto, inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta affetta da mera nullità cosiddetta a regime intermedio, sanata per non essere stata tempestivamente dedotta, la notificazione del decreto di citazione per il giudizio d’appello presso lo studio del difensore di fiducia, sull’erroneo presupposto che l’imputato avesse mantenuto il domicilio in precedenza eletto – dove non era stato trovato – laddove detta elezione di domicilio era stata in realtà revocata, con contestuale elezione di un diverso domicilio)" in termini, "ex plurimis", Sez. 4, n. 6211 del 12/11/2009 Ud. – dep. 16/02/2010 – Rv. 246639. Mette conto sottolineare che in tal senso hanno avuto modo di esprimersi anche le Sezioni Unte enunciando il principio così massimato: "In tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen." (Sez. Un., n. 119 del 27/10/2004 Ud. – dep. 07/01/2005 – Rv. 229539). Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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