Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-11-2012) 29-01-2013, n. 4502 Prevenzione Responsabilità penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Firenze ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 590 cod. pen. commesso il (OMISSIS). La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Firenze che ha ritenuto la prevalenza delle attenuanti generiche ed ha ridotto la pena.

Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito, la lavoratrice G.B., mentre accompagnava con la mano una cintura in corso di lavorazione verso la macchina per la distribuzione sulla superficie del manufatto di colla vinilica, veniva in contatto con i rulli dell’apparato, riportando lesioni personali. All’imputato, nella veste di datore di lavoro, è stato mosso l’addebito di non aver curato la manutenzione della macchina e particolarmente la regolazione dei rulli.

2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo diversi motivi.

2.1 Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione e violazione di legge. La censura coglie l’affermazione di responsabilità. Si argomenta che l’incidente si è verificato poco dopo che aveva avuto luogo la consegna e l’attivazione della macchina. La ditta costruttrice ha riscontrato la regolarità e funzionalità dell’apparato e ne ha autorizzato l’utilizzazione. In conseguenza l’imputato poteva fare affidamento sulla piena sicurezza della macchina. Le lesioni, d’altra parte, sono da attribuire a condotte incongrua della vittima che, in luogo di azionare meccanismi di blocco dei rulli, ha ritratto la mano determinando lo strappo della punta dell’unghia di un dito della mano.

2.2 Con il secondo motivo si deduce che la società aveva acquisito la nuova macchina proprio per assicurare la sicurezza ed efficienza delle lavorazioni, sicchè non può essere mossa alcuni addebito omissivo.

2.3 Con il terzo motivo si censura la contestata assenza di manutenzione evidenziando al riguardo vizio della motivazione.

Infatti, la regolazione dei rulli è attività di manutenzione che può trovare giustificazione solo dopo un protratto uso del macchinario.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata evidenzia che l’apparato era stato installato tre giorni prima dell’evento lesivo; ma già il primo giorno aveva dato luogo ad un infortunio analogo. In conseguenza, il datore di lavoro avrebbe dovuto sollecitare immediatamente l’intervento della ditta produttrice per gli interventi necessari ad assicurare la sicurezza della macchina. La condotta della lavoratrice, d’altra parte, non è abnorme; ed il datore di lavoro è tenuto a cautelare i dipendenti anche in relazione ai loro possibili errori.

Tale argomentazione è palesemente immune da censure di sorta.

L’incidente occorso poco tempo prima dell’evento in esame avrebbe con tutta evidenza dovuto sollecitare il datore di lavoro agli opportuni interventi finalizzati alla corretta registrazione degli apparati, per porre rimedio alle carenze che la pronunzia analizza in dettaglio. Non si configurava, dunque, alcun concreto affidamento, essendosi al contrario in una situazione di palesato pericolo. Tale decisivo e ponderoso argomento viene completamente ignorato dal ricorrente. Il gravame è dunque privo di specificità oltre che basato su argomenti palesemente privi di pregio.

Il ricorso è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 500 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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