Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-11-2012) 29-01-2013, n. 4501

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Giudice di pace di Stradella ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al reato di lesioni colpose; e lo ha altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. La pronunzia è stata parzialmente riformata dal Tribunale di Voghera che ha revocato la provvisionale ed ha rideterminato l’entità delle spese processuali in favore della parte civile.

Secondo quanto ritenuto dei giudici di merito, l’imputata lasciava libero di circolare all’interno di un cortile comune il proprio cane, con la conseguenza che l’animale assaliva alle spalle V. A. facendola cadere a terra e cagionandole lesioni personali durate 20 giorni.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo diversi motivi.

Con il primo motivo si deduce mancanza e contraddittorietà della motivazione.

Si lamenta in primo luogo difetto o vizio della verbalizzazione.

Contrariamente a quanto ritenuto dei giudici di merito, l’irregolarità della verbalizzazione fu eccepita nell’udienza successiva a quella in cui i testi dell’accusa furono sentiti, ma il giudice di pace ritenne di differire la verbalizzazione dell’eccezione all’udienza fissata per le conclusioni.

Si assume altresì che si è dato ingiustificato credito ai testimoni presenti, trascurando che le loro dichiarazioni non sono coerenti con le modalità dell’aggressione ed il trauma riportato. Inoltre;una delle testi era convivente di un figlio della vittima.

Pure le dichiarazioni della vittima sono inattendibili perchè incoerenti con la natura delle lesioni. Altresì dubbiosa è l’identificazione dell’animale aggressore.

Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge. Il giudice di merito ha ritenuto che l’imputazione della fattispecie avvenga a titolo di responsabilità oggettiva. Si tratta di enunciazione macroscopicamente erronea che il giudice d’appello non ha rimarcato adeguatamente, essendosi limitato a rimediare all’errore compiuto dal primo giudice in relazione alla concessione delle attenuanti generiche, rideterminando i motivi del suo riconoscimento.

Con l’ultimo motivo si censura l’incongruità delle spese liquidate in favore della parte civile, che vengono ritenute eccessive in considerazione della limitata rilevanza del processo.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata considera in primo luogo che la censura in ordine alle verbalizzazioni è tardiva, giacchè avrebbe dovuto aver luogo nel corso del contraddittorio in udienza o nell’udienza immediatamente successiva. Si è quindi in presenza di astratte censure non verificabili a posteriori al di fuori del contraddittorio di udienza.

Quanto alla responsabilità si argomenta che qualificati elementi di prova si desumono dalle dichiarazioni della vittima che ha subito attribuito al cane dell’imputata l’aggressione dalla quale derivava la caduta; nè si comprende per quale ragione i testi dovessero rendere dichiarazioni deliberatamente mendaci. D’altra parte i rapporti tra tali testi e la parte civile non possono conferire automaticamente la patente di inattendibilità alle deposizioni.

Infine il giudice d’appello, pur valutando macroscopicamente errata l’enunciazione del giudice di pace circa il carattere oggettivo della responsabilità per l’illecito in questione, rileva che si tratta di errore privo di rilievo giacchè si configura senz’altro colpa omissiva, essendosi trascurato di controllare l’animale che è fuggito dal giardino ed ha aggredito la vicina. Alla luce di tale considerazione le attenuanti generiche vengono attribuite alla modesta entità del danno ed alla il volontà di risarcire il danno.

La pronunzia rimodula pure l’entità delle spese di parte civile rapportandola al numero delle udienze, alla concreta tipologia della causa ed alle questioni giuridiche sollevate.

Tale apprezzamento si sottrae alle indicate censure. La questione afferente all’inesatta verbalizzazione non è mai stata formalizzata in una guisa che consentisse nella sede appropriata le eventuali revisioni critiche. La medesima questione è nuovamente proposta nella presente sede di legittimità in modo aspecifico.

Tutte le altre valutazioni afferiscono al merito. Si analizza il materiale probatorio, pervenendo all’argomentata conclusione che sia ravvisatale condotta colposa nella gestione dell’animale, con le conseguenti lesioni oggetto del giudizio. Tale apprezzamento è immune da censure logiche e non può essere sindacato nella presente sede di legittimità. Le prospettazioni difensive, d’altra parte, tentano in larga misura di sollecitare questa Corte alla riconsiderazione del merito. Analogamente è a dirsi per ciò che attiene alla liquidazione delle spese, basata sulla considerazione della specificità del giudizio.

Il gravame deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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