Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-07-2012, n. 11837 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente impugna la sentenza App. Salerno 20.1.2005 n. 43/2005 che, rigettando l’appello della stessa A.R. Industrie Alimentari s.p.a. (già Conserviera Sud s.r.l.) avverso la sentenza Trib. Nocera Inferiore 5.6.2001 che aveva rigettato l’istanza di insinuazione tardiva di credito proposta ex art. 101 L. fall., ebbe a confermare il diniego dell’ammissione del credito per circa Lit. 5.930 milioni, oltre interessi convenzionali ed in qualità ipotecaria, pretesamente fondato sull’essere divenuta la società ricorrente cessionaria pro soluto (con atto del 23.11.1994), dall’originaria mutuante (in data 26.11.1982) Banca Nazionale dell’Agricoltura (in qualità di incorporante della Banca Gatto e Porpora s.p.a.), del credito da finanziamento assistito da ipoteca (iscritta il 1.12.1982 per Lit. 5 miliardi) su immobili del mutuatario Alimentari Vaccaro di Pietro, Giovanni e Alfonso s.n.c., sul presupposto che tali beni (il 21.5.1985) erano a loro volta stati alienati dal debitore finanziato ad Euromec s.r.l., successivamente dichiarata fallita nel 1988.

L’originaria domanda, avanti al giudice delegato del Fallimento Euromec s.r.l., dopo il parere favorevole all’ammissione da parte del curatore, fu tuttavia istruita ex art. 101, comma 3, L.Fall. e nel suo corso per la creditrice si costituirono tre avvocati (dopo G., F. e poi D.D.), con precisazione delle conclusioni ad opera di un quarto ( P.) all’udienza fissata per tale incombente. Il collegio rigettò la domanda perchè "sfornita di prova" avendo la parte ritirato il proprio fascicolo non più ridepositandolo. In sede d’appello, A.R. Industrie Alimentari s.p.a. contestò la sentenza, rilevando l’obbligo del giudice di disporre la ricerca del fascicolo, invero mai ritirato e richiamando la qualità di difensore già del P., ribadì la fondatezza della domanda, che comprendeva – in via gradata – anche la partecipazione alla distribuzione del ricavato, insistette per l’ammissione al passivo o per tale soddisfazione sulla liquidazione del bene in garanzia. Avanti alla corte d’appello il curatore eccepì, per la prima volta costituendosi, la tardività in primo grado e la inammissibilità in secondo della domanda svolta in via gradata. La sentenza, pur mutando la motivazione della decisione di primo grado, ne confermò la portata reiettiva delle domande proposte: ammettendo l’utilizzo dei documenti del fascicolo di parte, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., perchè prove precostituite ed invece negando che l’avv. P., investito del mandato fiduciario per l’appello, lo fosse anche nel giudizio di primo grado, così dovendosi considerare la società rappresentata e difesa dall’avv. D.D., ultimo dei procuratori succedutisi nella difesa avanti al Tribunale di Nocera Inferiore.

Nel merito, aggiunse la pronuncia qui impugnata che la "già determinatasi inammissibilità della domanda in primo grado comporta la non proponibilità della stessa in sede di appello" in quanto nuova ed anche perchè proposta da difensore non munito di procura e confermò comunque le medesime ragioni di infondatezza nel merito ritenute dai giudici di primo grado. Si doveva infatti ritenere che il terzo acquirente di immobile ipotecato "non subentra al debitore nel vincolo obbligatorio, nè assume una sua obbligazione verso il creditore ma subentra esclusivamente nel vincolo ipotecario". Tale ultimo soggetto non avrebbe dunque titolo per essere ammesso al passivo, mantenendo invece il solo diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato sui beni. E tuttavia anche sul punto, concluse il giudice d’appello, la domanda è priva di prova, per difetto di riscontro documentale dell’acquisto, da parte di Euromec s.r.l. dei beni oggetto d’ipoteca ed anzi essendo emersa l’eccettuazione di quelli cui si riferisce l’atto di cessione del credito.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui resiste il Fallimento con controricorso.
Motivi della decisione

Con unico complesso motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 183 e 184 cod. proc. civ. e art. 102 L.Fall. in relazione all’art. 360, n. 3 e insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, contestando che: a) la sentenza abbia omesso di ritenere valida la costituzione in primo grado a mezzo dell’avv. P. e dunque validamente formulate le conclusioni da questi assunte; b) la conclusione gradata – il diritto a potere partecipare alla ripartizione del ricavato del bene – già apparteneva alle conclusioni del primo grado, e comunque costituendo di esse un minus, dunque non potendo la sentenza valutarne la novità in appello; c) che vi fosse un mezzo, diverso dall’ammissione al passivo, per far valere la garanzia sul bene immobile gravato di ipoteca a garanzia del debito di un terzo.

1. Il ricorso è inammissibile. Per quanto la tecnica espositiva del ricorso abbia assommato il vizio di motivazione e l’errore di diritto, la loro astratta delineazione congiunta non è in sè inammissibile, come invece voluto dal controricorrente, da un lato "potendo, infatti, il motivo di ricorso essere articolato con riferimento a diverse e concorrenti violazioni di legge" (Cass. 13868/2010) e, dall’altro, le due tipologie di censura convivere (Cass. s.u. 7770/2009; 27649/2011), come precisato in precedenti relativi al sistema imperniato sul cd. quesito di diritto, ma formati su una premessa da quello indipendente.

2. La pronuncia di inammissibilità, tuttavia, consegue alla constatazione che la sentenza è sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, e tra esse rinviene rilievo centrale raffermato difetto di fondamento di entrambe le domande svolte dall’appellante, cioè sia quella di ammissione al passivo sia quella – subordinata e ritenuta tardiva – di partecipazione alla distribuzione del ricavato in sede di liquidazione del bene in garanzia immobiliare. I giudici di Salerno hanno invero escluso e comunque ritenuto non provato che la società Euromec s.r.l., rendendosi avente causa dell’immobile dalla Alimentari Vaccaro s.n.c., avesse acquistato proprio il bene già costituito dalla dante causa in ipoteca a favore della Banca Gatto e Porpora s.p.a., da cui ebbe a partire il processo dismissivo del credito fino all’attuale A.R. Industrie Alimentari s.p.a.. Ne deriva che, anche per la fattispecie in esame, "l’omessa impugnazione di una di tali rationes decidendi rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza" (Cass. 22753/2011; 3386/2011).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con liquidazione delle spese secondo le regole della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi di cui in motivazione; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, che si liquidano in Euro 9.200, di cui 9.000 per onorari e 200 per spese, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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