Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-11-2012) 29-01-2013, n. 4499 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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rale in persona del Dott. Viola che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Teramo ha affermato la penale responsabilità di diversi imputati in ordine a plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. La pronunzia è stata confermata dalla Corte d’appello di L’Aquila.

2. Ricorre per cassazione l’imputato I.M., deducendo diversi motivi.

2.1 Con il primo motivo si censura la logicità della motivazione per ciò che attiene all’affermazione di responsabilità, che è stata desunta da conversazioni telefoniche di contenuto non univoco.

D’altra parte, il significato delle comunicazioni non è illuminato nè dal sequestro di sostanze stupefacenti nè da prove testimoniali.

Si è dunque in presenza di un quadro indiziario insufficiente, tanto più che non emerge comunque fa destinazione allo spaccio della droga di cui si opina la detenzione. Al riguardo la sentenza d’appello ripete pedissequa mente le valutazioni espresse dal primo giudice, senza valutare adeguatamente l’ipotesi difensiva secondo cui l’oggetto della conversazione era costituito da un farmaco vasodilatatore.

2.2 Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge per ciò che riguarda il ritenuto concorso con il coimputato C..

L’apprezzamento in materia è costituito da mere illazioni e congetture. In realtà non vi è prova di un contributo volontario e cosciente agli altrui illeciti, anche in considerazione del rapporto di amicizia esistente tra i due personaggi.

2.3 Con il terzo motivo si prospetta travisamento della prova senza meglio specificarne il contenuto.

2.4 L’ultimo motivo riguarda l’entità della pena. Si assume che la pronunzia d’appello ha omesso di considerare le prospettazioni difensive afferenti precipuamente alla giovane età ed all’incensuratezza. La pena irrogata appare pertanto evidentemente eccessiva e sproporzionata.

3. Il ricorso è infondato.

3.1 La sentenza impugnata considera preliminarmente che il procedimento trae origine da intercettazioni telefoniche generate dall’arresto di un tossicodipendente trovato in possesso di pastiglie di ecstasy che lo stesso aveva dichiarato di aver ricevuto da C. A. originario coimputato del ricorrente giudicato separatamente.

I controlli telefonici hanno evidenziato la collaborazione tra l’imputato C. ed altro personaggio. La circostanza che non si faccia esplicito riferimento alla droga è irrilevante, atteso l’uso di linguaggio criptico e di espressioni figurate per indicare l’argomento dei discorsi; e considerato che è stato accertato che il C. ridetto, col quale l’imputato ricorrente era in rapporti, trafficava proprio in tale genere di sostanza illecita. D’altra parte, l’ipotesi alternativa che riconduce le conversazioni ad una sostanza vasodilatatrice utilizzata come coadiuvante nel trattamento delle vasculopatie è priva di qualsiasi verosimiglianza. Non si comprende, infatti, per quale ragione le conversazioni dovessero essere criptate.

Tale ponderazione si sottrae alle censure indicate. Essa evoca la valutazione analitica delle conversazioni compiute dal primo giudice;

e la condivide con argomentato apprezzamento in fatto che si coniuga con la prima valutazione e non è sindacabile nel presente giudizio di legittimità. L’apprezzamento in questione coglie sia la natura stupefacente delle sostanze, sia la cooperazione concorsuale degli indicati imputati nell’attività di spaccio.

3.2 Quanto alla pena, la Corte territoriale considera che si è in presenza di sanzione appropriata avuto riguardo al contesto ed alla rilevanza dei fatti. La valutazione si sottrae alle indicate censure, tanto più che il giudice di merito ha concesso le attenuanti generiche e quelle di cui al richiamato art. 73, comma 5 ed ha individuato una sanzione vicina al minimo.

Il gravame deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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