Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-11-2012) 29-01-2013, n. 4498 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bologna condannava K.H., all’esito di giudizio celebrato con rito abbreviato, alla pena di mesi nove e giorni dieci di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, escluso l’aumento per la contestata recidiva, per violazione della legge sugli stupefacenti, con l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, riconosciuta l’attenuante dell’ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 valutata prevalenti rispetto a detta aggravante; il giudicante negava le attenuanti generiche. A seguito di gravame ritualmente proposto, relativo esclusivamente al trattamento sanzionatorio la Corte d’Appello di Bologna evidenziava che: a) l’invocata attenuante dell’ipotesi della lieve entità del fatto era stata già concessa dal primo giudice con valutazione di prevalenza sulla contestata aggravante; b) l’imputato non appariva meritevole delle attenuanti generiche avuto riguardo non solo al precedente specifico – sia pure risalente – ma anche ad altra condanna riportata dall’imputato, con generalità diverse, nell’anno (OMISSIS); d) la pena detentiva inflitta all’appellante risultava superiore di un solo mese al minimo edittale.

Ricorre per cassazione l’imputato denunciando vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio, in particolare per il diniego delle attenuanti generiche che avrebbero potuto ulteriormente mitigare la pena.
Motivi della decisione

Le censure, per come formulate, risultando del tutto generiche e manifestamente infondate, porterebbero alla declaratoria di inammissibilità del ricorso: ed invero le attenuanti generiche sono state motivatamente negate da entrambi i giudici di merito con argomentazioni prive di connotazioni di illogicità.

Va tuttavia rilevato che all’imputato era stata contestata anche l’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, poi dichiarata incostituzionale dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 249/2010 e non formalmente eliminata dalla Corte territoriale con la sentenza oggetto del presente ricorso, pur emessa successivamente alla data di pubblicazione di detta declaratoria di incostituzionalità sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. 028 del 14/07/2010). Detta aggravante deve essere quindi formalmente eliminata, con conseguente annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente a tale punto.

Giova evidenziare che, come sopra ricordato nella parte narrativa, già il Tribunale aveva formulato il giudizio di prevalenza della riconosciuta attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 sull’aggravante de qua; l’aggravante in parola non ha dunque in alcun modo inciso sull’entità della pena, così risultando sostanzialmente eliminata: non si è quindi in presenza di una pena illegale. Tale questione, pur non dedotta con il ricorso e rilevabile di ufficio, vale dunque a neutralizzare i profili di inammissibilità del ricorso che, pertanto, per il resto, deve essere oggetto di decisione di rigetto, con esonero per il ricorrente – per le ragioni appena indicate – dal pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla riconosciuta aggravante prevista dall’art. 61 c.p., n. 11 bis;

aggravante che elimina. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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