Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2012) 29-01-2013, n. 4356Impugnazioni della parte civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nto senza rinvio per prescrizione.
Svolgimento del processo

1. V.A., V.P., C.C. e D.M.A. sono imputati:

a. del reato di cui all’articolo 361 del codice penale perchè, quali privati proprietari i primi due e quali tecnici comunali gli altri, omettevano di denunciare all’autorità giudiziaria la illiceità dei lavori eseguiti, difformi da quelli descritti nella DIA numero 516- 98;

b. del reato di cui all’art. 479 c.p., perchè in concorso tra loro attestavano falsamente, nel verbale di sopralluogo del 09/06/2003, una situazione di conformità ed il mancato completamento dei lavori;

c. del reato di cui all’articolo 323 del codice penale perchè, mediante le condotte illecite di cui ai capi precedenti, intenzionalmente procuravano ai proprietari dell’immobile un ingiusto vantaggio patrimoniale.

2. Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 13/11/2008, assolveva tutti gli imputati dei reati loro scritti perchè il fatto non sussiste. Il solo pubblico ministero proponeva appello e la corte territoriale di Napoli, ribaltando il verdetto di primo grado, condannava gli imputati per i reati ascritti alla pena di anni due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale e con l’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena per i tecnici comunali. Condannava inoltre gli imputati al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile.

3. Contro la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati per i seguenti motivi:

4. V.A.:

a. violazione della legge penale con riferimento all’art. 521 cod. proc. pen., per essere il giudizio di condanna fondato su circostanze e/o fatti nuovi, ulteriori, diversi ed estranei all’imputazione;

b. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 187 e 192 c.p.p., in ordine alla responsabilità dell’imputato;

c. manifesta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione per la mancata concessione del beneficio delle attenuanti generiche e della non menzione della condanna;

d. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’eccessività della pena inflitta;

e. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 76, art. 523, comma 2, e art. 576 cod. proc. pen., per aver statuito sulle questioni civili in mancanza di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte della parte civile;

f. nullità dell’ordinanza del 17/06/2011 ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 130, 127, 178, 179 cod. proc. pen. e art. 37 cod. pen..

5. V.P.:

a. violazione della legge penale con riferimento all’art. 521 cod. proc. pen., per essere il giudizio di condanna fondato su circostanze e/o fatti nuovi, ulteriori, diversi ed estranei all’imputazione;

b. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli articoli 187 e 192 del codice di rito, in ordine alla responsabilità dell’imputato;

c. manifesta contraddittorietà e/o illogicità della motivazione per la mancata concessione del beneficio delle attenuanti generiche e della non menzione della condanna;

d. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’eccessività della pena inflitta;

e. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 76, art. 523 comma 2, e art. 576 c.p.p., per aver statuito sulle questioni civili in mancanza di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte della parte civile;

f. nullità dell’ordinanza del 17/06/2011 ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 130, 127, 178, 179 cod. proc. pen. e art. 37 cod. pen. 6. C.C.:

a. erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 521, 516, 517, 518, 178 cod. proc. pen. per violazione del principio di correlazione;

b. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle risultanze probatorie dell’istruttoria dibattimentale;

c. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’addebito avente ad oggetto la copertura fissa tramite opere di cemento armato e metalliche;

d. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’operato degli imputati con specifico riferimento alle verbalizzazioni operate in occasione dei sopralluoghi ed alla relazione inviata alla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

e. inosservanza di legge penale e vizio di motivazione con riferimento all’articolo 323 del codice penale, per non aver ritenuto il capo C) (articolo 323, abuso d’ufficio) assorbito nella fattispecie di cui al capo B) (art. 479 cod. pen., falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).

f. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di abuso di ufficio ed alla sussistenza del dolo specifico;

g. vizio di motivazione con riferimento all’ipotesi di concorso ed alla prova del dolo;

h. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 76, art. 523, comma 2 e art. 576 cod. proc. pen. per aver statuito sulle questioni civili in mancanza di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte della parte civile;

i. violazione di legge con riferimento alla statuizione relativa alla pena accessoria, da commisurarsi alla pena principale e non a quella complessiva;

j. vizio di motivazione con riferimento alla complessiva struttura motivazionale della sentenza impugnata.

7. D.M.A.:

a. violazione degli artt. 361 e 357 c.p. per avere ritenuto l’imputato pubblico ufficiale, invece che semplicemente un lavoratore socialmente utile.

b. erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 521, 516, 517, 518, 178 cod. proc. pen. per violazione del principio di correlazione;

c. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle risultanze probatorie dell’istruttoria dibattimentale;

d. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’addebito avente ad oggetto la copertura fissa tramite opere di cemento armato e metalliche;

e. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’operato degli imputati con specifico riferimento alle verbalizzazioni operate in occasione dei sopralluoghi ed alla relazione inviata alla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

f. inosservanza di legge penale e vizio di motivazione con riferimento all’art. 323 c.p., per non aver ritenuto il capo C) (art. 323, abuso d’ufficio) assorbito nella fattispecie di cui al capo B) (art. 479 cod. pen., falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);

g. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di abuso di ufficio ed alla sussistenza del dolo specifico;

h. vizio di motivazione con riferimento all’ipotesi di concorso ed alla prova del dolo;

i. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 76, art. 523, comma 2 e art. 576 cod. proc. pen. per aver statuito sulle questioni civili in mancanza di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte della parte civile;

j. violazione di legge con riferimento alla statuizione relativa alla pena accessoria, da commisurarsi alla pena principale e non a quella complessiva.

k. vizio di motivazione con riferimento alla complessiva struttura motivazionale della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

1. Si deve premettere, con riferimento ai motivi di ricorso sub h) di C., sub i) di D.M., sub. E di V.P. e V.A., che la parte civile, qualora la sentenza di primo grado sia per lei pregiudizievole, deve presentare impugnazione, se desideri una riforma favorevole della decisione stessa. Non può invece avvalersi del gravame interposto dal pubblico ministero, in quanto quest’ultimo mira a salvaguardare esclusivamente posizioni di carattere generale e non di parte (tranne i casi specificamente previsti). L’omesso esercizio del relativo diritto determina acquiescenza alla sentenza stessa, che – nei suoi confronti – passa in giudicato (art. 329 cod. proc. civ.). (Sez. 3, n. 11036 del 21/10/1993 – dep. 02/12/1993, P.M. in proc. Durante, Rv. 195945;

conf. Sez. 4, n. 7671 del 21/06/1993 – dep. 06/08/1993, Baccilieri, Rv. 194861: La mancata impugnazione della parte civile avverso la decisione di merito che comprometta i suoi interessi deve essere valutata quale acquiescenza alla decisione a sè pregiudizievole.

(Fattispecie in cui il ricorrente difensore degli imputati lamentava che il giudice di appello riformando la decisione pretorile avesse condannato costoro al risarcimento del danno in favore della parte civile, nonostante l’acquiescenza di questa alla decisione di primo grado lei sfavorevole; la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso sulla scorta del principio di cui in massima).

2. Ciò determina due conseguenze rilevanti per la presente causa: – il fondamento dei suddetti motivi di ricorso comporterebbe già di per sè l’annullamento senza rinvio della sentenza almeno nella parte relativa alla condanna in favore della parte civile, sia per quanto riguarda la condanna al risarcimento dei danni, sia nella parte relativa al rimborso delle spese di lite; – la fondatezza dei suddetti motivi (e la non manifesta infondatezza di quelli relativi al difetto di correlazione, all’assorbimento del reato sub. C in quello contestato al capo B, all’ordinanza applicativa della pena accessoria per V.A. e P.) consente, poi, di ritenere ammissibili tutti i ricorsi presentati contro la sentenza della corte d’appello di Napoli e ciò comporta che il giudice di legittimità possa tener conto della intervenuta maturazione del termine prescrizionale, ai fini della declaratoria di estinzione dei reati. L’annullamento senza rinvio "in toto" della sentenza impugnata copre, comunque, anche le predette doglianze relative alle statuizioni civili.

3. Sotto quest’ultimo profilo, si osserva che, pur tenendo conto delle sospensioni verificatesi in primo grado per un totale di anni uno, mesi tre e giorni 13, tutti i reati contestati agli imputati sono oramai prescritti a far data dal mese di marzo del 2012.

4. Non ricorrono per nessuno degli imputati i presupposti per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perchè, tenuto conto di quanto emerge dalla motivazione della sentenza di appello, non risulta evidente la loro estraneità ai fatti contestati. E’ noto, infatti, che in presenza della causa estintiva della prescrizione, l’obbligo di declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., comma 2, da parte della Corte di Cassazione richiede il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione, che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000 – dep. 22/09/2000, Meloni, Rv. 217255).

5. E, d’altronde, anche ove si ritenessero fondati gli altri motivi di ricorso proposti dalle parti, si ricorda che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perchè l’inevitabile rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l’intervenuta estinzione del reato, stabilito dall’art. 129 c.p.p., comma 1. (Cass., sez. 4, 5 giugno 1992-15 febbraio 1993, n. 1340, CED 193033; S.U. 21 ottobre 1992-22 febbraio 1993, n. 1653, Marino, CED 192465; Cass., Sez. 6, 7- 31 marzo 2003, n. 15125, CED 225635; Sez. 5, n. 594 del 16/11/2011 – dep. 12/01/2012, Perrone, Rv. 252665).

6. Analogamente, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 cod. proc. pen. prevale anche sulle nullità processuali (anche se assolute e insanabili) (Sez. 6, n. 21459 del 26/03/2008 – dep. 28/05/2008, Pedrazzini, RV 240066; conf. Sez. 5, n. 39217 del 11/07/2008 – dep. 20/10/2008, Crippa, Rv. 242326).

7. Cosicchè è necessario prendere atto della intervenuta causa estintiva e annullare integralmente senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinti i reati per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013

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