Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2012) 29-01-2013, n. 4353

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. T.O. è imputata dei reati di cui all’art. 81 capoverso, artt. 594, 612 e 635 cod. pen.; il giudice di pace di Amalfi, con sentenza del 28/04/2011, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata per essere i reati estinti per prescrizione, condannandola però alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

2. Propone ricorso per Cassazione l’imputata per abnormità della sentenza impugnata per avere proceduto alla liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile in violazione della previsione di cui all’art. 541 cod. proc. pen., comma 1.
Motivi della decisione

1. Il motivo è fondato; la possibilità di condannare l’imputato alla rifusione delle spese nei confronti della parte civile è consentita – salvo quanto disposto dalla sentenza n. 443 del 1990 della Corte costituzionale in riferimento all’ipotesi di patteggiamento – solo in caso di accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno proposta dalla parte civile (Sez. 1, n. 37354 del 27/09/2007 – dep. 10/10/2007, Morelli, Rv.

237498). Non è possibile, invece, in caso di sentenza di proscioglimento, pur se avvenuta per prescrizione del reato.

2. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla parte in cui condanna l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese della parte civile, che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *