Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2012) 29-01-2013, n. 4350

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza datata 08/04/2011, la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro. sezione distaccata di Fano, del 28/02/2006, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di B.G. in ordine ai reati ascrittigli, perchè estinti per intervenuta prescrizione, ha ridotto il risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile ad Euro 500,00 e il rimborso delle spese legali di primo grado ad Euro 1.500,00, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Al B. era contestato di avere ripetutamente offeso l’onore di F.O., in data (OMISSIS), e di averla minacciata con l’espressione "tanto ti ammazzo", brandendo contro di lei un bastone in ferro, in data 17/11/2001.

3. La Corte territoriale ha ritenuto dimostrato il reato di ingiurie alla luce delle numerose testimonianze in atti, frutto delle dichiarazioni degli ospiti della persona offesa ed esaminate dalla sentenza di primo grado, dalle quali emergeva che il B. si era rivolto proprio alla F.. La Corte ha comunque ritenuto sussistente "l’attenuante" della provocazione, quantomeno putativa, derivante dal fatto che nell’area di proprietà del B. aveva fatto ingresso l’anziana ospite della F.. Quanto al reato di minacce, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la responsabilità del B. alla luce delle credibili dichiarazioni della F., non inficiate dal fatto che il giudice di primo grado avesse assolto l’imputato dal reato di danneggiamento per mancanza di prove sufficienti in ordine all’entità dei danni prodotti all’inferriata.

4. Nell’interesse del B. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

4.1. Con il primo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dell’ingiuria, dal momento che la Corte territoriale, rinviando alle argomentazioni della sentenza di primo grado, non aveva affrontato le critiche proposte alla luce della contraddittorietà delle tre versioni dell’episodio che emergevano dall’esame delle deposizioni dei testi ascoltati.

4.2. Con il secondo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) illogicità e contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo, dal momento che, ritenuta la sussistenza della provocazione, la Corte avrebbe dovuto assolvere il B., quantomeno in ordine al reato di ingiuria.

4.3. A quest’ultimo riguardo, con il terzo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) inosservanza della legge penale, in relazione all’art. 599 cod. pen., in quanto, in caso di ingiuria, la provocazione determina la non punibilità e non una diminuzione della pena.

4.4. Con il quarto motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di minacce aggravate, dal momento che la Corte, pur chiamata ad un rigoroso vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della parte civile, non aveva illustrato le ragioni per cui, con riferimento ad un episodio avvenuto lo stesso giorno, aveva ritenuto non credibile la F. in ordine all’entità e all’esistenza dei danni e l’aveva ritenuta credibile quanto alle minacce.

4.5. Con il quinto motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) inosservanza della legge penale e, in particolare, degli art. 533 e 546 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale confermato l’affermazione di responsabilità del B. nonostante l’esistenza di ragionevoli dubbi.

5. Il ricorrente, infine, sottolinea che l’accoglimento del ricorso determina la caducazione delle statuizioni civili e, in subordine, insiste per una riduzione del disposto risarcimento del danno.
Motivi della decisione

1. Con riferimento al capo a) dell’imputazione, relativo al reato di cui all’art. 594 cod. pen., è assorbente l’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso, con il quale il B. lamenta che la Corte territoriale, nonostante il riconoscimento della provocazione, abbia poi concluso per l’estinzione del reato per prescrizione, anzichè per il riconoscimento che il fatto non costituiva reato, per la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 599 cod. pen., comma 2.

Il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riferimento al capo a), travolge anche le statuizioni civili.

Al riguardo, infatti, deve ritenersi che la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 599 cod. pen., comma 2, vada ad elidere il presupposto civilistico della pretesa risarcitoria, ossia il danno ingiusto.

Come da tempo puntualizzato da questa Corte (v., ad es., Cass. civ., Sez. Un., 22/07/1999, n. 500), l’ingiustizia del danno, che l’art. 2043 c.c. assume quale componente essenziale della fattispecie della responsabilità civile, va intesa nella duplice accezione di danno prodotto non iure e contra ius; non iure, nel senso che il fatto produttivo del danno non debba essere altrimenti giustificato dall’ordinamento giuridico; contra ius, nel senso che il fatto debba ledere una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall’ordinamento medesimo nella forma del diritto soggettivo perfetto.

Orbene, la causa di esclusione della punibilità della quale s’è detto conduce a ritenere giustificato il fatto produttivo del danno ed ad escludere in radice il presupposto della risarcibilità.

A ciò deve aggiungersi che, nel caso di specie, la costituzione di parte civile, come emerge dalla sentenza di primo grado, non aveva riguardo anche al distinto reato di minacce, contestato all’udienza del 14/12/2004, ma solo al delitto di ingiuria 2. Con riferimento a quest’ultimo delitto (minacce) non ricorrendo, alla stregua della congrua motivazione fornita dalla Corte territoriale, che ha valorizzato le credibili dichiarazioni della persona offesa, alcuna causa evidente che consenta di concludere nel senso che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, prevale la causa di estinzione pronunciata dalla Corte territoriale.

Ne discende l’inammissibilità in parte qua del ricorso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo a) (art. 594 cod. pen.), perchè il fatto non costituisce reato;

dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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