Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2012) 29-01-2013, n. 4349

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 29/03/2011, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania datata 05/11/2008, con la quale M. M. è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di lesioni aggravate dall’uso di arma.

2. La Corte territoriale è giunta a tale conclusione rilevando: A) che se pure era vero, come del resto ribadito anche nella sentenza di primo grado, che nessuno aveva visto un coltello, era però anche vero che l’esistenza dello stesso era stata desunta dalle ferite riportate dai due contendenti; B) il fatto che l’arma fosse stata adoperata dal M. si desumeva dal fatto che quest’ultimo aveva riportato solo una lesione da taglio superficiale al quinto dito della mano sinistra, laddove la persona offesa aveva sofferto una ferita da punta penetrante in torace con emopneumotorace, una ferita da taglio all’avambraccio, una ferita da taglio a carico del margine laterale del muscolo grande dorsale, una ferita da punta e taglio penetrante in torace a livello del quarto spazio intercostale, una ferita da taglio in corrispondenza dell’avambraccio destro; C) che tali risultanze erano coerenti con le dichiarazioni della persona offesa; D) che la legittima difesa doveva essere esclusa, dal momento che l’imputato, dopo un primo litigio nel corso del quale era stato colpito con uno schiaffo e una testata e dopo essersi allontanato verso l’autovettura della sua ragazza ed essere stato raggiunto dalla persona offesa, lo aveva sfidato, colpendolo con l’arma; E) che, in definitiva, attesa l’assenza di ulteriori atti aggressivi della parte offesa, non era ravvisabile la necessità del M. di difendersi da un pericolo grave altrimenti inevitabile, nè era sussistente il requisito della proporzionalità, avendo l’imputato agito a mano armata e potendo egli sottrarsi con la forza fisica alle eventuali nuove percosse; F) che non essendo configurabili i presupposti della scriminante, doveva escludersi in radice la figura dell’eccesso colposo rispetto ai limiti della legittima difesa; G) che neppure era ravvisabile la provocazione, per difetto di nesso di causalità psicologica tra l’iniziale scontro e la successiva reazione, tenuto conto del lasso di tempo intercorso e dell’assenza di un fatto ingiusto, dal momento che l’iniziale azione antigiuridica era stata posta in essere dal M., con l’afferrare per il collo la persona offesa, colpevole di avere salutato con una mano un’amica.

3. Nell’interesse del M. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

3.1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale e, in particolare dell’art. 529 cod. proc. pen., comma 1 e 2, art. 585 cod. pen., commi 1 e 2, dal momento che non risultava che le lesioni della persona offesa fossero state prodotte da un’arma, in considerazione della loro superficialità, della durata del ricovero, dello stesso rifiuto della vittima di sottoporsi alla perizia medica disposta dal Tribunale. Peraltro, nel luogo della colluttazione non era stato rinvenuto alcun coltello.

3.2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 582, comma 2, art. 583, comma 1, n. 1, art. 585 cod. pen., art. 529 cod. proc. pen., commi 1 e 2 dal momento che, esclusa dal Tribunale l’aggravante di cui all’art. 583 cit. e insussistente l’aggravante di cui all’art. 585 cit., in quanto la cartella clinica dimostra che la durata della malattia è stata inferiore a venti giorni, la Corte avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità dell’azione per difetto di querela.

3.3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 52 cod. pen., sussistendo gli estremi della legittima difesa, quantomeno putativa.

Il ricorrente critica la sentenza per avere ritenuto che egli abbia sfidato la persona offesa, che, invece, come risultava dalle prove testimoniali, lo aveva inseguito, nonostante che egli si fosse allontanato dal bar e aveva continuato ad infierire su di lui, rompendogli il setto nasale.

3.4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) inosservanza o erronea applicazione della legge penali, con riferimento all’art. 62 cod. pen., n. 2, tenuto conto della duplice aggressione subita, senza alcuna esplicita motivazione, della perdita del controllo emotivo, conseguente al sangue che copriva il volto, alla percezione dell’inarrestabilità dei colpi e del pericolo rappresentato dagli amici della persona offesa che si erano avvicinati e colpivano l’autovettura.

3.5. Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 157 cod. pen.), dal momento che il reato, già al momento della pronuncia della Corte territoriale, era prescritto, in quanto i fatti erano avvenuti in data 22/03/2003.
Motivi della decisione

1. In assenza di evidenti ragioni di inammissibilità del ricorso, deve prendersi atto che in data 12/05/2011 e, dunque, in data successiva a quella della sentenza impugnata (29/03/2011), tenuto conto dei 232 giorni di sospensione in primo grado, il reato si è estinto per prescrizione.

2. Va aggiunto, con riferimento al secondo motivo, che prospetta una causa di improcedibilità per mancanza di querela fondata sull’assenza dell’aggravante di cui all’art. 585 cod. pen., che la Corte, con motivazione adeguata e non scalfita dalle considerazioni svolte nel primo motivo di ricorso, che aspirano ad una rivalutazione del materiale istruttorio inammissibile in sede di legittimità, ha invece concluso per l’uso di un’arma dotata di punta e di margine tagliente (v. pag. 5 e 6 della sentenza impugnata).

3. Esclusa l’esistenza di una causa di improcedibilità e non emergendo dagli atti in modo evidente che l’imputato non ha commesso il fatto o che il fatto non costituisce reato, deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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