Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2012) 29-01-2013, n. 4347 Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. C.M. è imputato del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., per avere formato quattro bollettini di conto corrente apponendovi o facendovi apporre un falso timbro dell’ufficio postale, in modo da far apparire come avvenuti i relativi versamenti sul conto corrente 1800 intestato alla Telecom Italia S.p.A., facendone successivo uso.
2. Il tribunale di Napoli ha dichiarato l’imputato colpevole del reato ascritto e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione, interamente condonata, nonchè al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile.
3. La Corte d’appello, riqualificato il fatto come reato di cui agli artt. 476 e 482 c.p., ha confermato la declaratoria di colpevolezza.
4. Propone ricorso per cassazione l’imputato per i seguenti motivi:
nullità della notificazione dell’avviso di fissazione del giudizio di appello per violazione dell’art. 178, lett. C, artt. 167, 168 e 171 c.p.. Sostiene il ricorrente che l’ufficiale giudiziario, dopo aver tentato la notifica presso il vecchio indirizzo dello studio del difensore ((OMISSIS)), invece di tentare una nuova notifica al nuovo indirizzo presso il Centro Direzionale Isola G8 (come da certificato del consiglio nazionale forense allegato al ricorso), ha effettuato la notifica nelle mani dell’avvocato D.G., quale cognato dell’avvocato M. M.. Ciò premesso, deduce la nullità della notifica non solo per inesistenza del rapporto di affinità con l’avvocato d’. G., pur indicato dall’ufficiale giudiziario, ma anche perchè la notifica non è stata eseguita presso lo studio legale del difensore, non è stata eseguita presso la sua abitazione, nè a mani di persona convivente, collega di studio, portiere od altro.
b. nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione con particolare riferimento al mancato accertamento tecnico sulla falsità dei bollettini postali.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato; sebbene corrisponda a verità quanto affermato dal ricorrente, in ordine alle modalità di notifica al difensore, si deve comunque rilevare che viene denunciata una nullità di ordine generale, ma di regime intermedio, che risulta sanata se nè il difensore (anche se designato di ufficio), nè l’imputato la eccepiscano tempestivamente (cfr. sez. 2, n. 36 del 23/11/2004 – dep. 03/01/2005, Medile, Rv. 230225; conff. Sez. 5, Sentenza n. 10637 del 12/02/2009 Cc. (dep. 10/03/2009 ) Rv. 243164;
Sez. 3, Sentenza n. 42074 del 16/10/2008 Cc. (dep. 12/11/2008 ) Rv.
241499). Si veda anche sez. 2, n. 34167 del 14/07/2009 – dep. 04/09/2009, Pellegrino, Rv. 245242, secondo cui: L’omesso avviso al difensore di fiducia dell’imputato della data fissata per l’udienza costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio e deve pertanto essere dedotta dalla parte (imputato o difensore) immediatamente e, quindi, all’udienza.
2. Si deve, inoltre, rilevare che l’imputato, pur avendo ricevuto rituale notifica, era rimasto contumace, ragion per cui a tutti gli effetti era rappresentato in udienza dal suo difensore (Sez. 3, n. 8544 del 07/07/1992 – dep. 30/07/1992, Moccia ed altri, Rv. 191523);
a costui, anche se nominato d’ufficio in sostituzione del difensore di fiducia non comparso, incombeva pertanto l’onere di sollevare tempestivamente l’eccezione di nullità processuale.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto palesemente infondato, avendo la Corte accertato che i bollettini postali non erano mai stati pagati agli sportelli delle poste e quindi ciò era più che sufficiente per ritenerli falsi, nè vi era alcun obbligo di accertare tale falsità mediante consulenza tecnica.
4. Quanto sopra premesso, si deve peraltro rilevare che il reato contestato è stato consumato il 1 marzo 2004 e, quindi, tenuto conto delle sospensioni per totali giorni 133, il termine prescrizionale di sette anni e sei mesi – secondo il testo dell’art. 157 c.p. modificato dalla L. n. 251 del 2005, che appare applicabile nel caso di specie perchè la decisione di primo grado è del 2006, ovvero successiva alla entrata in vigore della L n. 251 del 2005 – è maturato il 12/01/2012, ovvero successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
5. Orbene il primo motivo di ricorso non è inammissibile e, quindi, del maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere conto anche in sede di legittimità.
6. Non ricorrono, comunque, i presupposti per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perchè, tenuto conto di quanto emerge a carico dell’imputato dalla motivazione delle due sentenze, non risulta affatto evidente la sua estraneità ai fatti contestati (Sez. 6, n. 32872 del 04/07/2011 – dep. 25/08/2011, Agulli e altri, Rv. 250907); in presenza della causa estintiva della prescrizione, l’obbligo di declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., comma 2, da parte della Corte di Cassazione richiede il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla precetta sentenza, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione, che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del provvedimento impugnato. (Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000 – dep. 22/09/2000, Meloni Rv. 217255). Ed in ogni caso le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 – dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv.
244274); la "evidenza" richiesta dall’art. 129 cod. proc. pen., comma 2, presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia. (Sez. 2, n. 9174 del 19/02/2008 – dep. 29/02/2008, Palladini, Rv. 239552).
7. Cosicchè è necessario prendere atto della intervenuta causa estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per intervenuta prescrizione.
8. Essendo il ricorso infondato e, in parte, anche inammissibile, rimangono ferme le statuizioni di carattere civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio, limitatamente agli effetti penali, la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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