Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2012) 29-01-2013, n. 4346 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Potenza, con sentenza del 4 novembre 2011, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.N. e S.G. in ordine ai reati di minacce, violazione di domicilio e lesioni personali in danno di A.P. per essere i reati ascritti estinti per intervenuta prescrizione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile A., a mezzo del proprio procuratore speciale, lamentando, quale unico motivo, l’erronea applicazione dell’intervenuta prescrizione.

3. Con dichiarazione, a sua firma, li ricorrente, ha, però, rinunciato al ricorso.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, al sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d) per avere il ricorrente rinunciato alla proposta impugnazione.

2. Dall’inammissibilità non può che derivare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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